Ordinanza n. 133/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/221021/2025 dell'11/11/2025; -della D.C.M. n. 34 del 06/09/2018 di approvazione della scheda del piano di massima occupabilità di Via della Pace e della relativa scheda ivi approvata; -della nota prot. CA/37368 del 03.03.2025, menzionata e non comunicata; -della nota prot. RI/2025/0010576 del 14.03.2025 della Sovrintendenza Capitolina, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CA/37368 del 03.03.2025, menzionata ma non comunicata; -della nota della Polizia Roma Capitale, U.O. I Gruppo Centro Storico, Sezione U.I.T.S.S. prot. VA/2025/92247/RHALB del 18.06.2025, menzionata ma non comunicata; -della nota prot.CA/23485/2025 di comunicazione di avvio di procedimento; -della nota prot. VA/2025/134859/RHALB del 12/09/2025, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. RI/2025/0038338 del 22.09.2025, menzionata ma non comunicata; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nuova concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per un'area di 30,58 mq in via della Pace
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, autorizzata all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presso un locale sito in via della Pace, ha impugnato il diniego comunale dell'11 novembre 2025 relativo alla domanda presentata il 10 febbraio 2025 per il rilascio di una nuova concessione permanente di occupazione di suolo pubblico. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, istruttori e connessi, tra cui la scheda del piano di massima occupabilità approvata con deliberazione capitolina del 6 settembre 2018, le comunicazioni e i pareri richiamati nel procedimento, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. Dalla ricostruzione procedimentale emerge che il diniego si fonda sulla verifica della vigenza del piano di massima occupabilità, la cui scheda relativa a via della Pace non prevede alcuna occupazione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità del diniego né degli atti presupposti. In sede cautelare ha ritenuto che le esigenze rappresentate dalla società potessero ricevere adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La discussione nel merito è stata fissata al 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
In presenza di esigenze cautelari, il giudice può accordare tutela mediante la sollecita fissazione della discussione nel merito, senza disporre la sospensione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice può disporre la fissazione sollecita dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione sollecita della discussione nel merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'atto e non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure dedotte.
Come è indicizzato
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