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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22014/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 C.d.S.) con due motivi principali: (1) contestazione dell'applicabilità dell'aggravante di cui al comma 2‑bis dell'art.186 C.d.S., sostenendo che l'urto contro l'arredo della rotatoria non costituiva 'incidente stradale' ai fini dell'aggravante; (2) censura della rifiutata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, deducendo che la sua concessione non poteva essere condizionata alla produzione in udienza dell'assenso dell'ente e del relativo programma né alla mera positiva relazione dell'UEPE

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ritenuto manifestamente infondato) e ha accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al rifiuto della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio su quel punto, con istruzioni di motivare adeguatamente la valutazione sulla richiesta. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'accertamento di responsabilità del ricorrente è divenuto definitivo; la condanna di primo grado (pena sospesa di 4 mesi di arresto, ammenda di €1.400, revoca della patente) è stata confermata

Norme richiamate

  • art.186 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)

    art.186, commi 2, lett.c), 2bis e 2-sexies

    La Corte interpreta l'aggravante del comma 2‑bis in senso ampio: 'incidente stradale' non richiede necessariamente investimento o collisione tra veicoli o danni a terzi, ma comprende qualsiasi evento che esca dalla normale marcia e comporti pericolo, purché collegato causalmente allo stato di alterazione alcolica del conducente

  • art.186 C.d.S.

    Il comma 9bis regola profili relativi alle misure sanzionatorie e alternative (richiamato nel motivo relativo alla sanzione sostitutiva). La Corte afferma che la richiesta di sanzione sostitutiva deve essere valutata dal giudice e non può essere automaticamente respinta per la sola mancanza in udienza dell'assenso dell'ente o del programma

  • art.131‑bis cod. pen.

    La prospettata applicazione della causa di non punibilità ex art.131‑bis cod.pen. è stata sollevata e valutata, ma rigettata dal giudice di merito e non accolta in cassazione

  • art.545‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato per i principi procedurali: a seguito di una richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva il giudice deve compiere una valutazione motivata, anche attraverso un'autonoma fase di giudizio successiva alla lettura del dispositivo, e non può limitarsi a rilevare la mancanza di elementi acquisibili d'ufficio

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art.606, comma 1, lett.b) ed e)

    Norma sulle ragioni di ricorso per cassazione: i motivi del ricorrente sono stati formulati in riferimento a questi punti di legge (violazione di norme sostanziali e di norme processuali nell'applicazione)

  • art.624 c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della parte della sentenza relativa all'accertamento di responsabilità, ossia per rendere definitiva la condanna quanto alla responsabilità penale

Massime di principio

  • L'aggravante di cui al comma 2‑bis dell'art.186 C.d.S. va interpretata ampiamente: rientrano nell'idea di 'incidente stradale' eventi che esorbitano dalla normale marcia e pongono pericolo, anche se non comportano collisione con altri veicoli o danni a terzi, purché sussista un nesso causale con lo stato di alterazione dell'autore
  • La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) può essere proposta anche per la prima volta in appello; il giudice deve svolgere una valutazione motivata sulla richiesta e non può rigettarla automaticamente per la sola mancanza in udienza dell'assenso dell'ente o del programma: in difetto di adeguata motivazione la decisione è annullabile
  • La mancata produzione in udienza di documenti gestibili dall'imputato (assenso dell'ente, programma) non legittima di per sé il rigetto della misura sostitutiva: il giudice deve verificare e motivare se e come tale mancanza pregiudichi la possibilità di concedere la sostituzione
  • Gli accertamenti etilometrici sono valutati in base alla documentazione e al verbale; la mancanza di un avviso sull'assistenza di un avvocato può essere superata se dal verbale risulta provato l'adempimento dell'avviso stesso
  • La Corte di cassazione può accogliere il ricorso in modo limitato (annullamento parziale con rinvio) quando rileva errori procedurali o di motivazione solo su singoli profili, lasciando ferme le altre statuizioni che risultino definitive

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