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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38716/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il PM impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato la misura cautelare dell'obbligo di dimora, sostenendo che i fatti non dovessero essere qualificati ai sensi dell'art. 316-ter c.p. ma come truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-bis c.p. Il ricorso ricordava la macroscopica condotta: inserimento dei codici seriali dei beneficiari, false dichiarazioni di acquisto, emissione e trasmissione di false fatture al Ministero e alla SOGEI attestanti prestazioni mai rese, corresponsione in contanti ai 18enni e profitto complessivo di circa 3 milioni di euro; tale condotta avrebbe indotto in errore gli enti pubblici (MIBACT/CONSAP) e non poteva essere ricondotta alla residuale fattispecie dell'art. 316-ter. In subordine si chiedeva il riconoscimento del primo comma dell'art. 316-ter anziché del secondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM. Ha affermato che l'art. 316-ter c.p. è norma residuale rispetto all'art. 640-bis c.p. e che, se sussistono artifici e raggiri idonei a indurre in errore la pubblica amministrazione e a determinare l'erogazione di somme, la fattispecie applicabile è quella di truffa aggravata ex art. 640-bis. Dalla ricostruzione pacifica emergeva la trasmissione di false fatture e la contestuale percezione dei bonus; pertanto i fatti sono riconducibili all'art. 640-bis c.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, per nuovo esame delle misure cautelari personali.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Norma residuale che punisce condotte decettive nei confronti della pubblica amministrazione ma esclusa quando ricorrono i casi previsti dall'art. 640-bis; applicabile solo in assenza di artifici e raggiri idonei a integrare la truffa aggravata.

  • art. 640-bis c.p.

    Prevede la truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche; si applica quando vi siano artifici e raggiri e l'inganno abbia determinato l'erogazione di somme da parte della pubblica amministrazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi in ricorso per cassazione; impiegata per sintetizzare e rappresentare i motivi di impugnazione.

  • Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007

    Giurisprudenza di legittimità che sancisce il primato dell'art. 640-bis rispetto all'art. 316-ter e ammonisce che l'art. 316-ter non può essere interpretato come un'ipotesi speciale di truffa; orientamento richiamato dalla Corte per affermare l'applicabilità della truffa aggravata nel caso di inganno della PA tramite documentazione falsa.

  • Corte Costituzionale, pronunce (es. n. 25/1994; n. 433/1998; n. 95/2004)

    Richiamate come supporto al principio che l'ambito di applicazione dell'art. 316-ter è limitato e che l'interpretazione deve evitare di comprimere la responsabilità per condotte decettive ai danni della PA, rispetto alla fattispecie aggravata di truffa.

Massime di principio

  • Quando vi è trasmissione di documentazione falsa alla pubblica amministrazione che induce l'ente a erogare somme, la fattispecie corretta è l'art. 640-bis c.p. (truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche) e non l'art. 316-ter c.p., che è residuale.
  • L'art. 316-ter c.p. si applica solo in assenza di artifici e raggiri idonei a determinare l'errore della PA; comportamenti attivi e documentazione ideologicamente falsa che alterano la volontà della PA configurano la truffa aggravata.
  • La qualificazione giuridica deve partire dall'esclusione della truffa: se gli elementi tipici della truffa (artifici, raggiri, induzione in errore della PA, conseguente erogazione indebita) sono presenti, si applica l'art. 640-bis e non la norma residuale.
  • Nelle ipotesi di schema fraudolento su ampia scala (più beneficiari, ricorso a intestazioni fittizie, reiterazione mediante nuove strutture) si rafforza l'idea di organizzazione e la gravità della condotta, con conseguenze sia sul piano della qualificazione penale sia sulla valutazione delle misure cautelari.
  • In sede di riesame delle misure cautelari va considerata la corretta qualificazione del fatto: una ricostruzione che riconosca la truffa aggravata giustifica una maggiore gravità indiziaria rispetto a una mera sanzione amministrativa riconducibile all'art. 316-ter comma 2.

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