Cassazione Penale, Sentenza n. 28429/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il tentato omicidio, aggravato dalla finalità mafiosa, in relazione a un agguato a colpi d'arma da fuoco ai danni di una persona offesa, rimasta ferita. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: contestava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lamentando circolarità della prova e mancata verifica dell'autonomia conoscitiva delle chiamate de relato; censurava l'uso della sentenza di altro procedimento come riscontro del quadro accusatorio, soprattutto alla luce di un precedente proscioglimento dell'imputato da associazione mafiosa; deduceva vizio di motivazione sulla ricostruzione del ruolo dell'imputato nell'agguato e sul nesso tra le prove; contestava la qualificazione del fatto come tentato omicidio per difetto di idoneità e univocità degli atti; denunciava l'erroneo riconoscimento dell'aggravante mafiosa ex art. 7 l. n. 203/1991 per assenza di un accertamento concreto della finalità di agevolazione; lamentava la mancata assunzione dell'esame della persona offesa, ritenuta illegittimamente sottratta al contraddittorio; infine censurava il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 e alla conseguente determinazione della pena, disponendo rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli sui soli punti indicati. Ha rigettato il ricorso nel resto. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla valutazione delle chiamate in reità, all'uso della sentenza del procedimento 'Aliberti', alla ricostruzione del ruolo dell'imputato, alla configurabilità del tentato omicidio e alla pretesa omissione dell'esame della persona offesa; ha invece accolto la censura sull'aggravante mafiosa, rilevando che la motivazione non aveva adeguatamente verificato il profilo soggettivo della finalità di agevolazione mafiosa, limitandosi a valorizzare il contesto del conflitto tra clan. La questione del trattamento sanzionatorio è stata dichiarata assorbita e demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia non possono da sole fondare la condanna; occorrono credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni oggettivi e individualizzanti, non circolari.
art. 210 c.p.p.
La doglianza sull'omesso esame della persona offesa è stata ritenuta infondata perché le parti avevano rinunciato all'esame dibattimentale e la prova era stata revocata dal Tribunale.
art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio nella formazione della prova, ma la censura è stata ritenuta priva di pregio.
art. 7 l. 203 del 1991
L'aggravante mafiosa richiede una rigorosa verifica della finalità specifica di favorire l'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato; non basta il solo contesto di scontro tra clan.
art. 416-bis.1 c.p.
La Corte lo richiama come disciplina oggi corrispondente alla aggravante mafiosa; il profilo soggettivo è di dolo intenzionale e deve essere accertato in modo rigoroso.
art. 110 c.p.
La partecipazione concorsuale può rilevare anche se la vittima non individua con precisione il ruolo di ciascun concorrente, purché emerga un contributo consapevole e causalmente rilevante.
art. 132 c.p.
Richiamato in tema di dosimetria della pena e motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma l'esame è stato assorbito dal rinvio sull'aggravante mafiosa.
art. 133 c.p.
Richiamato con riferimento ai criteri di commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Le dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, specie se de relato, possono essere utilizzate solo se il giudice verifica in modo unitario credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni autonomi; la mera reciproca conferma tra dichiaranti non basta se le fonti informative non sono realmente indipendenti.
- Il riscontro idoneo ex art. 192, comma 3, c.p.p. deve provenire da elementi estranei alla chiamata in correità e deve avere valenza individualizzante rispetto all'imputato; non è sufficiente un riscontro di contesto o di ambiente, né un riscontro che si risolva nella circolarità della medesima chiamata.
- Le intercettazioni contenenti dichiarazioni della persona offesa possono costituire un autonomo elemento di prova anche senza il meccanismo dei riscontri tipico della chiamata in correità, purché il contenuto sia valutato secondo criteri di linearità logica.
- Nel reato concorsuale, l'attribuzione del ruolo specifico dei singoli partecipi può non essere essenziale se è comunque accertato un contributo consapevole e causalmente rilevante all'azione criminosa.
- Il tentato omicidio va valutato sulla base di una prognosi postuma riferita al momento dell'azione, considerando complessivamente arma, numero dei colpi, direzione verso organi vitali e altre circostanze concrete; non occorre che l'agente abbia materialmente causato la morte se gli atti erano idonei e univoci.
- L'aggravante mafiosa non può essere desunta automaticamente dalla mera esistenza di un conflitto tra clan o dal contesto camorristico: occorre accertare specificamente che il fatto sia stato commesso al fine di agevolare l'associazione mafiosa e con coscienza di tale ausilio.
- Quando sia esclusa o non adeguatamente motivata un'aggravante che incide sulla pena, il giudice di rinvio deve rideterminare il trattamento sanzionatorio alla luce del nuovo quadro fattuale e giuridico.
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