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Sentenza

Sentenza del 19/01/2017 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della procura

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'atto sanzionatorio deducendo, tra l'altro, vizi di motivazione, lesione del diritto di difesa, inapplicabilità dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, irregolarità dell'autorizzazione all'ispezione e della sottoscrizione dell'atto. La questione decisiva è stata però preliminare: nella copia del ricorso notificata all'Ufficio mancava la procura o delega al difensore, sebbene il contribuente sostenesse che l'originale depositato presso la Commissione Tributaria la contenesse. Poiché il valore della controversia superava euro 2.582,28, era obbligatoria l'assistenza tecnica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata allegazione della procura e aveva assorbito tutte le ulteriori questioni di merito. Il Collegio ha ritenuto che l'assenza della procura nella copia notificata non consentisse di verificare con certezza l'effettivo conferimento dell'incarico e la relativa data. La carenza, non sanata entro il termine per proporre il ricorso, è stata considerata idonea a rendere l'atto inesistente o comunque inammissibile. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 3.000.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Colui che è preposto alla difesa deve possedere i requisiti professionali previsti dalla legge.

    Nelle controversie tributarie di valore superiore alla soglia prevista, il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato mediante procura valida. La mancanza o mancata allegazione della procura impedisce di verificare l'effettiva legittimazione del difensore.

  • Art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione dell'incarico conferito.

    La sottoscrizione e la procura costituiscono elementi essenziali del ricorso tributario. Se la procura manca o non risulta validamente conferita e la carenza non viene sanata tempestivamente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

  • Art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il contribuente aveva invocato questa disposizione per escludere l'applicazione della responsabilità contestata; la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 9 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La norma era stata richiamata dal contribuente in relazione alla responsabilità per l'illecito amministrativo tributario. Anche questa doglianza è rimasta assorbita dalla pronuncia preliminare di inammissibilità.

  • Cass. civ., sez. tributaria, sentenza 4 dicembre 2003, n. 18543

    La giurisprudenza richiamata considera essenziale la sottoscrizione del ricorso e ammette l'inammissibilità quando manchi la sottoscrizione dell'originale o della copia notificata alla controparte, anche se quest'ultima non contesta la sottoscrizione dell'originale.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari soggetti all'assistenza tecnica, la procura al difensore deve risultare con certezza e deve essere collegata all'atto introduttivo, sia nella documentazione notificata alla controparte sia in quella depositata in giudizio.
  • La mera presenza della procura nell'originale depositato non necessariamente sana la sua assenza nella copia notificata, soprattutto quando non siano verificabili con certezza il conferimento e la data della procura.
  • La procura deve essere conferita e la relativa irregolarità deve essere sanata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o inesistente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare, il giudice non deve esaminare le contestazioni sostanziali relative all'atto impositivo o sanzionatorio.
  • Prima di notificare e depositare un ricorso tributario è essenziale verificare la presenza, la validità, la data e la corretta riproduzione della procura in tutte le copie necessarie.

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