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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39677/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti. Chafiki contesta di essere concorrete rispetto alla droga trovata nella disponibilità immediata di El Kamouni e presso l'abitazione di via Corradini: sostiene che quest'ultima detenzione fosse esclusiva di El Kamouni e, al più, avrebbe avuto solo una connivenza non punibile per assenza di contributo morale o materiale. Inoltre contesta la qualificazione del fatto esercitata dai giudici (i giudici hanno ritenuto applicabili gli artt. 73, commi 1 e 4 DPR 309/1990), proponendo invece l'applicazione del comma 5 dello stesso art. 73 e chiedendo che la diversa posizione di ruolo di Chafiki sia valutata autonomamente. El Kamouni deduce analoghe censure in tema di qualificazione del fatto e carenza motivazionale della Corte d'Appello sui punti sollevati in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato il concorso di entrambi nella detenzione di cocaina (peso netto 74,90 g, contenenti 34,573 g di principio attivo) e di hashish (peso netto 1487 g, con THC 338,880 g). Il provvedimento evidenzia che: una quota di hashish era nella immediata disponibilità di El Kamouni e la maggior parte della droga è stata sequestrata presso l'abitazione riferibile a Chafiki; l'hashish trovato addosso a El Kamouni era tipologicamente identico a quello nell'appartamento; El Kamouni aveva le chiavi dell'appartamento e vi era comprovata stabile frequentazione tra i due prima del controllo. Nell'abitazione la droga era occultata in più punti (zaino, sotto cuscino, mobile cucina, scatola sotto tavolo), circostanza che rendeva percepibile la presenza della sostanza ai frequentatori dell'abitazione. Le risultanze (comprese dichiarazioni di terzi) hanno escluso la convivenza stabile di El Kamouni nell'appartamento di via Corradini e hanno invece confermato la residenza di Chafiki; la Corte ha ritenuto logico e non manifestamente illogico che Chafiki abbia messo a disposizione il luogo come deposito/custodia, fornendo quindi un contributo materiale alla detenzione illecita e integrando il concorso. Quanto alla qualificazione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva (quantità, qualità, varietà delle sostanze, presenza di luogo di custodia e coinvolgimento di più persone) e ha respinto l'idea di frazionare le condotte in base al singolo principio attivo o al peso di ciascuna sostanza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., comma 2

    Usato per qualificare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che Chafiki abbia fornito un contributo materiale (fornitura del luogo di deposito/custodia) integrando il concorso.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4

    Norma richiamata per la qualificazione della detenzione ai fini di spaccio per quantità, qualità e modalità dell'azione: la Corte ha confermato l'applicazione dei commi 1 e 4 in ragione dell'entità e delle caratteristiche delle sostanze e del contesto (più persone, luogo di custodia e punti di occultamento).

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Richiamato dalla difesa come alternativa più favorevole; la Corte ha ritenuto inidonea tale qualificazione alla luce della valutazione unitaria della condotta e delle risultanze istruttorie.

  • art. 114 cod. pen.

    Citato dalla Corte come possibile disposizione applicabile in caso di diversa modulazione dei ruoli (circostanza che avrebbe potuto determinare una diminuzione della pena), ma non invocata concretamente in grado d'appello dai ricorrenti e quindi non ritenuta applicabile in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza: sentenza "Gambardella" n. 27727/2023 (Sezioni Unite)

    Richiamata dalla Corte: la censura relativa alla diversa modulazione dei ruoli invoca principi recenti di questa Corte, ma la Corte ha ritenuto la questione non efficacemente prospettata in appello per poter essere valutata in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La mera frequentazione o la convivenza presunta non esclude la responsabilità: la presenza di più punti di occultamento, l'omogeneità tipologica della sostanza e il possesso di chiavi del luogo rinforzano l'alveo probatorio del concorso.
  • Quando la droga è distribuita in più punti dell'abitazione e vi sono quantitativi significativi/varietà di sostanze, il giudice valuta unitariamente la condotta per valutarne la offensività e l'eventuale destinazione allo spaccio, senza frazionare il fatto per singolo principio attivo.
  • Per contestare la qualificazione e ottenere una diversa modulazione delle responsabilità o una riduzione di pena basata su ruoli differenti (es. applicazione dell'art. 114), occorre sollevare e provare la questione nel merito (in appello); in cassazione tali profili di fatto non possono essere introdotti ex novo senza che siano stati adeguatamente dedotti e analizzati in sede di merito.
  • La semplice affermazione di "connivenza" non punibile non è sufficiente: occorre dimostrare l'assenza di qualunque contributo materiale o morale alla detenzione per escludere il concorso.
  • Nel valutare i comportamenti di più soggetti, servono elementi concreti (chiavi, frequentazioni, dichiarazioni di terzi, modalità di occultamento, collegamento logistico con punti di spaccio) per ritenere integrato il concorso nella detenzione ai fini di spaccio.

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