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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 144 del 21 novembre 2025 del Comune di Fivizzano, notificata al ricorrente in data 11 dicembre 2025 - dell’ordinanza n. 151 del 17 dicembre 2025 del Comune di Fivizzano; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali che ingiungono la messa in sicurezza delle piante mediante potatura o abbattimento, nonché la potatura di siepi e rami sporgenti e la rimozione di ramaglie e materiali dalla viabilità pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali deducendone l’illegittimità, anche per la mancata attivazione del procedimento amministrativo. In particolare, ha contestato l’estensione dell’ordine di messa in sicurezza dell’intero compendio arboreo mediante potature o abbattimenti non individuati e circostanziati. Il ricorso sostiene che l’art. 29 del Codice della strada consenta soltanto obblighi specifici e puntuali riguardanti rami sporgenti, siepi invadenti o materiali caduti sulla carreggiata, mentre le ordinanze avrebbero imposto un obbligo generalizzato non correlato a concrete interferenze con la sede stradale. È stata inoltre contestata la genericità dell’istruttoria tecnica posta a fondamento dell’ordine.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ravvisando il fumus boni iuris nella possibile illegittimità dell’ordine generalizzato di messa in sicurezza dell’intero compendio arboreo. L’art. 29 del Codice della strada, a un primo esame, non appare sufficiente a fondare un ordine indistinto di abbattimento di alberi non individuati né collegati a concrete interferenze con la sede stradale; inoltre, l’istruttoria tecnica risultava genericamente formulata rispetto all’estensione dell’ordine. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché potature drastiche e abbattimenti produrrebbero un pregiudizio irreversibile all’assetto arboreo, mentre l’ordinanza, pur prorogata, continuava a essere assistita da sanzioni e dal rischio di intervento sostitutivo. La sospensione è stata tuttavia limitata alla parte recante l’incondizionato e generico ordine di abbattimento degli alberi. Restano ferme le prescrizioni puntuali previste dall’art. 29 del Codice della strada, ove sorrette da un tempestivo accertamento concreto dell’interferenza con la sede stradale, nonché la facoltà del Comune di individuare specifici e circostanziati interventi di abbattimento relativi a esemplari per i quali sia accertato il pericolo per la circolazione. Ogni ulteriore valutazione è stata riservata al merito, fissato per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    consente esclusivamente obblighi specifici e puntuali relativi a rami sporgenti, siepi invadenti o materiali caduti sulla carreggiata

    La disposizione non giustifica, almeno nella fase cautelare, un ordine generalizzato di messa in sicurezza dell’intero compendio arboreo mediante abbattimenti non individuati e non correlati a concrete interferenze con la sede stradale.

  • art. 55 c.p.a.

    Ricorrendo fumus boni iuris e periculum in mora, consente la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, anche entro limiti parziali e conformativi.

Massime di principio

  • Un’amministrazione non può fondare sull’art. 29 del Codice della strada un ordine generico e generalizzato di abbattimento di alberi appartenenti a un intero compendio arboreo: gli interventi devono riguardare esemplari specificamente individuati e risultare correlati a un concreto pericolo o a una concreta interferenza con la sede stradale.
  • Le prescrizioni amministrative in materia di sicurezza della circolazione devono essere sorrette da un’istruttoria tecnica concreta e puntuale, proporzionata all’estensione e alla gravità degli obblighi imposti; una motivazione tecnica generica non è sufficiente a giustificare potature drastiche o abbattimenti indistinti.
  • In sede cautelare, il rischio di interventi irreversibili, quali l’abbattimento di alberi o potature drastiche, integra un periculum in mora attuale quando l’atto continui a imporre obblighi sanzionati o assistiti dalla possibilità di intervento sostitutivo.
  • La sospensione cautelare può essere disposta soltanto per la parte illegittima o potenzialmente lesiva del provvedimento, lasciando ferme le prescrizioni puntuali funzionali alla sicurezza stradale quando siano precedute da un accertamento concreto dell’interferenza con la sede viaria.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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