Ordinanza n. 58/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento emesso dal Capo del IV Settore del Comune di Montemarciano prot. n. 0001849 del 28.1.2022 con il quale è stata ritenuta non sussistente la necessità di emettere provvedimenti repressivi per violazione dell'art. 96 del REC in relazione agli impianti di riscaldamento e caminetti delle abitazioni site in Via delle Gardenie n. 52 per cui veniva dichiarata la conclusione del procedimento amministrativo; - della relazione istruttoria sottoscritta dal Capo del IV Settore e responsabile del procedimento in data 28.1.2022, allegata al provvedimento emesso dal sig. Capo del IV Settore del Comune di Montemarciano prot. n. 0001849 del 28.1.2022, con la quale si ritiene che i camini oggetto di segnalazione rispettino la normativa di cui all' art. 96 del REC; - della relazione sottoscritta dalla M&P spa prot. n. 0000003 in data 30.01.2022 avente ad oggetto ispezione di impianti termici PRAN00037548 e PRAN00059344; - della comunicazione inviata dal Capo del IV Settore del Comune di Montemarciano prot. n. 0024481 in data 22.11.2021 con il quale si chiedeva la verifica delle evacuazioni dei fumi per gli impianti di riscaldamento situati nelle abitazioni di Via delle Gardenie n. 52; - nonché di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, e comunque connessi e correlati; e quindi per ottenere la condanna dell' amministrazione resistente, previo accertamento dell'illegittimità dell' altezza delle n. 2 canne fumarie a servizio dell' unità immobiliare situate a Montemarciano, Via delle Gardenie n. 52 di proprietà della sig.ra Oddo e del sig. Catalani Andrea e Orciani Romina e quindi dell' inadempimento degli obblighi relativi all'obbligo di disporre il rispetto delle altezze delle canne fumarie, all'adozione degli atti opportuni in modo da disporre la elevazione delle predette canne fumarie e rispettare la normativa vigente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di conclusione del procedimento, con cui è stata ritenuta insussistente la necessità di adottare provvedimenti repressivi per la presunta violazione dell'art. 96 del regolamento edilizio comunale relativa all'altezza di due canne fumarie
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di conclusione del procedimento, la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, la relazione tecnica relativa all'ispezione di due impianti termici e la comunicazione comunale con cui era stata richiesta la verifica delle evacuazioni dei fumi. Ha dedotto l'illegittimità dell'altezza delle due canne fumarie a servizio dell'unità immobiliare di terzi, sostenendo l'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi di verifica e di adozione dei provvedimenti necessari a imporne l'adeguamento alla normativa vigente. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella volta all'accertamento dell'inadempimento e all'adozione di provvedimenti amministrativi. Ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata, ordinando il deposito al più presto possibile di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi, nonché di ogni altro atto o documento utile ai fini del giudizio. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento da parte della segreteria.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Ravvisata l’opportunità di ordinare alla Amministrazione intimata il deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso, ai sensi dell’art. 46, 2° comma, c.p.a nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione aggiornata sulla vicenda e degli ulteriori atti o documenti utili all'istruzione del giudizio.
art. 96 del regolamento edilizio comunale
è stata ritenuta non sussistente la necessità di emettere provvedimenti repressivi per violazione dell'art. 96 del REC
La norma regolamentare costituisce il parametro sostanziale della contestazione relativa alle altezze delle canne fumarie; l'ordinanza istruttoria non ne interpreta il contenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 25/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →