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Sentenza

Sentenza n. 3542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, per ambedue i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 291 del 24 febbraio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. I, n. 291 del 24 febbraio 2025, relativa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La controversia riguarda il diritto di ex appartenenti a varie forze di polizia, collocati a riposo a domanda, al computo nella base di calcolo del trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il TAR aveva accolto le domande di alcuni interessati, respingendole per altri per mancanza del requisito dei 55 anni al momento del congedo e, quanto a un interessato, per prescrizione quinquennale. I privati hanno impugnato la sentenza sostenendo, tra l’altro, l’erronea esclusione di uno di essi dall’ambito delle forze di polizia a ordinamento militare, l’errata interpretazione del requisito anagrafico e contributivo e l’erroneità della declaratoria di prescrizione. L’INPS ha appellato la sentenza sostenendo, per uno degli interessati, l’insussistenza del requisito dei 55 anni al momento della cessazione dal servizio e, per altri quattro, l’intervenuta prescrizione del diritto. I privati hanno inoltre contestato l’appello dell’INPS.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli. Quanto all’appello dei privati, ha accolto il motivo relativo a Giorgio Pulcinelli, riconoscendo che egli era ex appartenente all’Arma dei carabinieri e che, al momento del congedo, aveva compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile; ha quindi riconosciuto il diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali e condannato l’INPS alla nuova liquidazione e al pagamento delle differenze. Ha respinto invece il motivo relativo agli interessati che non avevano ancora compiuto integralmente 55 anni o 35 anni di servizio al momento del collocamento a riposo, chiarendo che il requisito deve risultare compiuto e non è sufficiente essere entrati nell’anno anagrafico di riferimento. Ha confermato il rigetto per Francesco Del Vecchio, ritenendo prescritto il diritto: il termine quinquennale decorreva dall’ultimo ordinativo di pagamento e la diffida indirizzata alla Questura, ufficio del Ministero dell’interno e non debitore del TFS, non era idonea a interrompere la prescrizione nei confronti dell’INPS. Quanto all’appello dell’INPS, ha accolto la censura relativa a Igino Floriani, cessato dal servizio a 54 anni, 8 mesi e 7 giorni, escludendo quindi il beneficio per mancanza del requisito anagrafico. Ha respinto invece l’eccezione di prescrizione concernente Adriano Andreozzi, Francesco Cristofaro, Pietro Ognibene e Antonino Vecchio, poiché il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento e gli interessati avevano validamente interrotto la prescrizione entro il quinquennio. È stata respinta la richiesta di rimessione all’Adunanza plenaria sul dies a quo della prescrizione, ritenendo consolidato l’orientamento applicato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. n. 472/1987

    «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile»

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica al personale collocato a riposo a domanda solo se, al momento della cessazione dal servizio, risultano integralmente compiuti 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; non è sufficiente essere entrati nell’anno anagrafico di riferimento.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine servizio decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione dell’efficacia interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio non possono cumularsi interessi e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggiore tra le due componenti.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    La disposizione, richiamata dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, fonda il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Gli appelli connessi per oggetto e questioni contro la medesima sentenza devono essere riuniti.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Il giudice può richiamare principi, motivazioni ed esiti di precedenti conformi della stessa sezione, prestando ad essi adesione integrale.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per il personale collocato a riposo a domanda presuppone che, alla data della cessazione dal servizio, siano stati integralmente compiuti sia 55 anni di età sia 35 anni di servizio utile; il mero ingresso nell’anno in cui tali requisiti maturerebbero non è sufficiente.
  • Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine servizio, il dies a quo coincide con la data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche se non sia dimostrata la comunicazione dell’ordinativo all’interessato, poiché il pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
  • Un atto interruttivo della prescrizione deve essere indirizzato al soggetto effettivamente debitore della prestazione; la diffida rivolta all’amministrazione datrice di lavoro non interrompe la prescrizione del diritto al TFS nei confronti dell’ente previdenziale tenuto al pagamento.
  • Quando il giudice riconosce il diritto alla rideterminazione del TFS, interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili: deve essere corrisposta soltanto la maggiore somma tra le due componenti.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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