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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44700/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), con due censure principali: 1) nullità della sentenza per mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo sostituzione del giudice (violazione artt. 179 e 525 c.p.p.); 2) violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.) per una condanna riguardante un assegno già oggetto di precedente condanna irrevocabile; inoltre richiesta, in subordine, declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il difensore di ufficio non chiese la rinnovazione né nuove prove dopo la sostituzione del giudice e, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Bajrami), la mancata richiesta rende utilizzabili le prove già assunte; il secondo motivo è inammissibile perché questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); la richiesta di prescrizione è stata respinta in quanto, con le sospensioni computate, il termine di prescrizione si perfezionerà il 2 giugno 2025. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione: è il reato contestato al ricorrente in relazione all'assegno oggetto del procedimento

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale utilizzato nella censura relativa al mutamento del giudice e alle sue conseguenze processuali (rinnovazione dell'istruttoria)

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla necessità di rinnovare l'istruttoria in caso di cambiamento del giudice: la Corte evidenzia che, secondo la giurisprudenza, la mancata rinnovazione non determina automaticamente nullità se le parti non richiedono la ripetizione delle prove

  • art. 649 cod. pen.

    Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem; la Corte osserva che l'accertamento dell'identità materiale del fatto richiede valutazioni storico-fattuali che non possono essere svolte ex novo in Cassazione se non dedotte in appello

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: doglianze non dedotte in sede di impugnazione di appello sono inammissibili in Cassazione

  • art. 511, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'analisi sul consenso delle parti alla utilizzazione degli atti del dibattimento già svolto: la Corte osserva che non è necessaria una formale dichiarazione di consenso quando non sia richiesta o possibile la ripetizione delle prove testimoniali

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la nomina del difensore di ufficio; la Corte valuta il comportamento di tale difensore (assenza di richieste di rinnovazione) come rilevante ai fini della questione sulla utilizzabilità delle prove

  • Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami)

    "la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d'ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività. Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate. Né può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine"

    Principio di diritto usato come parametro: le prove assunte da un giudice diversa composizione rimangono utilizzabili se non è chiesta la loro rinnovazione; il silenzio delle parti può essere considerato consenso solo nelle condizioni previste dalla giurisprudenza

Massime di principio

  • Se il giudice viene sostituito, la parte che intende contestare l'utilizzabilità delle prove già assunte deve tempestivamente chiedere la rinnovazione dell'istruttoria o l'assunzione di nuove prove; l'assenza di tale richiesta rende normalmente utilizzabili le prove precedenti.
  • La mera sostituzione del giudice non determina automaticamente la nullità degli atti processuali: rileva il comportamento delle parti e l'eventuale richiesta di rinnovazione; la Corte di Cassazione segue la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Bajrami) su questo punto.
  • Questioni di fatto particolarmente attinenti all'identità materiale del fatto (ne bis in idem) richiedono valutazioni storico-fattuali e pertanto devono essere svolte e dedotte in sede d'appello; sollevarle per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
  • Per contestare la legittimità di una sentenza per prescrizione occorre un'analitica computazione dei termini e delle sospensioni; le sospensioni delle udienze possono prorogare il termine finale di prescrizione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e, se ravvisa colpa nella scelta dell'impugnazione, imporre una sanzione alla cassa delle ammende.

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