Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49729/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la conferma della condanna per truffa (6 mesi di reclusione e 100 euro di multa) deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione, censurando il computo del periodo di sospensione della prescrizione (richiamando l'art. 159, primo comma, n. 3-bis c.p. e presunta irreperibilità dell'imputato); 2) nullità del decreto di citazione per omessa notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., eccepita tempestivamente prima della chiusura del dibattimento di primo grado; 3) vizio di valutazione sugli elementi del delitto e mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., oltre a censure sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento all'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.). Ha osservato che la nullità relativa contestata dalla Corte d'appello era, secondo la giurisprudenza successiva ormai prevalente, qualificabile come nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., suscettibile di essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; pertanto l'eccezione sollevata prima della chiusura del dibattimento era tempestiva. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Lanciano per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Le altre doglianze (sulla prescrizione, merito del reato e art. 131-bis) non sono state accolte né approfondite, essendo il vizio procedurale ritenuto risolutivo.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione delle indagini è presupposto della validità del decreto di citazione; la mancata notificazione integra una nullità che, secondo l'orientamento consolidato, rientra tra le nullità a regime intermedio e può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Classifica la nullità relativa attinente all'intervento dell'imputato come nullità a regime intermedio, con possibilità di eccezione fino al termine stabilito dall'art. 180 c.p.p.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine oltre il quale le nullità a regime intermedio non possono più essere eccepire; la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis rientri in tali nullità e quindi possa essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza

  • art. 491 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello aveva richiamato questo articolo ritenendo la nullità deducibile solo entro il termine previsto per le nullità relative; la Cassazione ha precisato che, per la fattispecie, la qualificazione è invece quella di nullità a regime intermedio (art. 178/180)

  • art. 159, primo comma, n. 3-bis cod. pen.

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione; il ricorrente contestava il computo della prescrizione in relazione a una presunta irreperibilità, ma la Cassazione non ha ritenuto necessario decidere sul punto dopo aver accolto il vizio di notifica procedurale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: era invocata dal ricorrente ma non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione in quanto il provvedimento è stato risolto sul terreno della nullità procedurale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della motivazione nel ricorso in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti per la motivazione

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Consentiva la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la procedura è stata applicata nel giudizio

Massime di principio

  • La mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. può determinare la nullità del decreto di citazione; tale nullità è oggi in genere qualificata come nullità a regime intermedio (art. 178, 180 c.p.p.) e può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado
  • Se una nullità procedurale di questo tipo viene rilevata e accolta, il giudice di legittimità può annullare le sentenze senza necessariamente rinviare le parti ai giudici d'appello, disponendo invece gli adempimenti necessari (per esempio la trasmissione degli atti al P.M. per la notifica mancante)
  • Quando sussiste un vizio procedurale rilevante, il giudice di Cassazione può non entrare nel merito delle censure sostanziali (es. insufficienza di prove, applicazione di cause di non punibilità), perché il difetto formale rende inidoneo il procedimento a proseguire fino alla decisione di merito
  • Le parti (e i difensori) devono tempestivamente eccepire le nullità che incidono sull'intervento dell'imputato; l'eccezione sollevata entro la chiusura del dibattimento è generalmente tempestiva per le nullità a regime intermedio
  • In contestazioni riguardanti la prescrizione e la sospensione del suo corso, è importante documentare in modo preciso gli eventi che giustificano la sospensione (es. notifiche, atti interruttivi o situazioni di irreperibilità), poiché la valutazione può incidere sul decorso dei termini e sulla responsabilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.