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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37461/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per Ires e Irap relativo all'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione ricavi e reddito minimo presunto ai sensi dell'art. 30 l. n. 724/1994 sulla disciplina delle società non operative. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'accertamento ritenendo che la società avesse provato una situazione oggettiva, indipendente dalla propria volontà, idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva, individuata nella crisi finanziaria conseguente alla revoca di agevolazioni pubbliche. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la revoca delle agevolazioni dipendeva da scelte gestionali e non costituiva una causa oggettiva esterna; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente rideterminato i coefficienti presuntivi del reddito aderendo alle tesi della contribuente e senza considerare i dati dichiarativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, in tema di società non operative, la prova delle oggettive situazioni che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi deve riguardare fatti specifici e indipendenti dalla volontà dell'impresa; la revoca di agevolazioni pubbliche, quando l'attività sia stata impostata in modo da dipendere esclusivamente da tali incentivi, esprime una scelta gestionale e una carente pianificazione imprenditoriale, non una causa oggettiva idonea a superare la presunzione legale di non operatività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto non validamente censurato in ordine all'erronea applicazione del coefficiente presuntivo relativo agli immobili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    "società non operative"; "reddito minimo presunto"

    La norma pone una presunzione legale relativa di non operatività e di reddito minimo; la prova contraria grava sul contribuente e deve riguardare oggettive situazioni esterne, specifiche e non dipendenti dalla sua volontà.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato quale parametro di legittimità per contestare l'asserita adesione acritica del giudice di merito alle allegazioni della contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere l'erronea distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in tema di società non operative, la prova contraria delle cause di esclusione spetta al contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato in motivazione per affermare che l'attività imprenditoriale deve essere organizzata e orientata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, non potendo dipendere esclusivamente da incentivi pubblici.

  • l. n. 488/1992

    È menzionata come base delle agevolazioni finanziarie revocate, rilevanti nel caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di società non operative, la disapplicazione della disciplina antielusiva presuppone la prova, a carico del contribuente, di specifiche situazioni oggettive e indipendenti dalla sua volontà che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
  • Non costituiscono di per sé causa oggettiva di esclusione della presunzione di non operatività le carenze di pianificazione aziendale o le scelte imprenditoriali che rendano l'attività dipendente in via esclusiva da incentivi o provvidenze pubbliche.
  • La revoca di agevolazioni pubbliche non vale automaticamente come circostanza oggettiva impeditiva quando l'iniziativa economica sia stata costruita sul presupposto del loro ottenimento; in tal caso le conseguenze negative ricadono sulla scelta gestionale dell'impresa.
  • La presunzione legale relativa di non operatività può essere superata dal contribuente solo mediante una prova contraria specifica, non con allegazioni generiche o con il mero richiamo a una crisi finanziaria non dimostrata come estranea alla propria organizzazione.
  • In materia di reddito minimo presunto delle società non operative, l'eventuale contestazione dei coefficienti applicati dall'Ufficio richiede un accertamento in fatto del giudice di merito; se tale accertamento non è specificamente censurato, la doglianza in cassazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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