Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. promosso da due società di leasing per ottenere l'accertamento dell'occupazione senza titolo di un complesso immobiliare già oggetto di un contratto di leasing e la conseguente condanna al rilascio del bene. La società convenuta si era difesa sostenendo che la domanda fosse superata per cessazione della materia del contendere, allegando l'esistenza di trattative per l'acquisto del complesso immobiliare, ma il Tribunale aveva accolto la domanda ordinando il rilascio e condannando alle spese. La decisione era stata confermata in appello dalla Corte d'appello di Salerno. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in forza di un accordo transattivo globale intervenuto tra le parti; la controricorrente ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In ragione dell'accettazione della rinuncia non ha provveduto sulle spese, applicando l'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, chiarendo che l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento sommario introduttivo della lite originaria sulla domanda di rilascio del bene occupato senza titolo
art. 391 c.p.c.
in presenza di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la definizione del giudizio avviene per estinzione da rinuncia, poiché tale esito non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente formulata dal difensore munito di procura speciale e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata comporta che non vi sia pronuncia sulle spese, salvo diversa regolazione espressamente consentita dalla norma applicabile.
- La definizione del processo per rinuncia non è assimilabile al rigetto né all'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, quindi, non fa scattare il raddoppio del contributo unificato previsto per quegli esiti.
- Quando sopravviene un accordo transattivo globale tra le parti, la rinuncia al ricorso può chiudere il giudizio di cassazione senza esame dei motivi di impugnazione.
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