Ordinanza n. 189/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Bergamo – Sportello Unico per l’Immigrazione del 21 novembre 2025, con cui era stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha chiesto l’accertamento del diritto al rilascio del permesso per lavoro subordinato o, in subordine, di un permesso per attesa occupazione. Dal testo dell’ordinanza emerge che l’istanza di conversione era stata presentata il 30 gennaio 2025, mentre il permesso da convertire era scaduto il 15 ottobre 2024.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha rigettato la domanda cautelare. Secondo il Collegio, la conversione del permesso per lavoro stagionale deve essere richiesta prima della scadenza del titolo originario oppure, al più, entro i successivi sessanta giorni, termine applicabile secondo la disciplina dei rinnovi. Poiché l’istanza era stata presentata il 30 gennaio 2025, oltre entrambi i termini rispetto alla scadenza del 15 ottobre 2024, il rigetto amministrativo è stato ritenuto giustificato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e rigettato la domanda di sospensione.
Massime di principio
- La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato deve essere presentata anteriormente alla scadenza del titolo originario oppure, al più tardi, entro i sessanta giorni successivi, secondo il termine previsto per i rinnovi.
- La presentazione dell’istanza di conversione oltre la scadenza del permesso originario e oltre il successivo termine di sessanta giorni giustifica il rigetto della domanda amministrativa e impedisce, in sede cautelare, il riconoscimento dei presupposti per la sospensione dell’atto.
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