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Ordinanza

Ordinanza n. 463/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Deliberazione n. 230 del 07.11.2025, comunicata alla ricorrente in data 29.12.2025, con la quale l’IRCCS – Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale ha aggiudicato a Solventium Italy srl la “fornitura in somministrazione triennale di medicazioni” – Lotto 2 (CIG B49D63383C); b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi compresi: b.1) gli atti costituenti la lex specialis della procedura selettiva (avviso, disciplinare e capitolato), ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione della ricorrente; b.2) i verbali di gara tutti, compresi quelli in seduta riservata e comunque recanti attribuzione dei punteggi /valutazioni relativamente all’offerta tecnica dei concorrenti; E PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121 e ss. D.lgs 104/10, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicataria in via definitiva della gara, con espressa RICHIESTA della ricorrente di conseguire l’aggiudica della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all’immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo dell’aggiudicataria – e all’immediato avvio delle prestazioni messe a gara;

Giustizia amministrativa202600759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a un’altra impresa del Lotto 2 della gara per la fornitura in somministrazione triennale di medicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura, inclusi lex specialis e verbali di gara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi, deducendo l’illegittimità del giudizio tecnico espresso dalla commissione sulla maggiore performance del prodotto dell’aggiudicataria rispetto ai parametri della lex specialis, tra cui permeabilità, sicurezza, manualità, aderenza e stabilità. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro nell’affidamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione propria della fase cautelare ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. La valutazione delle offerte è stata considerata sufficientemente motivata, poiché i punteggi risultavano correlati a una griglia particolareggiata di giudizi concernenti le caratteristiche tecniche dei prodotti — praticità del sistema di applicazione, traspirabilità e permeabilità, trasparenza e confezionamento — nonché la documentazione tecnica prodotta, inclusi schede tecniche, studi clinici, informazioni per l’uso e linee guida internazionali. Il giudice ha inoltre rilevato che non era stata dimostrata la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico relativo al dispositivo dell’aggiudicataria, giudizio ritenuto non irragionevole. Il periculum in mora è stato escluso in ragione della durata dell’appalto e della domanda di subentro formulata dalla ricorrente. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza di un apprezzabile fumus e di un periculum in mora.

  • artt. 121 e ss. c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; la relativa domanda non è stata esaminata favorevolmente nella fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione tecnica delle offerte di gara non può essere sostituita dal giudice quando risulti correlata a una griglia di criteri tecnici puntuali e non emerga una palese inattendibilità o un’evidente insostenibilità del giudizio della commissione.
  • La motivazione dell’attribuzione dei punteggi tecnici può risultare sufficiente quando i punteggi siano coerenti con una griglia particolareggiata riferita sia alle caratteristiche tecniche dei prodotti sia alla completezza e chiarezza della documentazione tecnica presentata.
  • Il fumus boni iuris non sussiste, nella fase cautelare, in assenza di una dimostrazione attendibile della manifesta irragionevolezza o inattendibilità del giudizio tecnico della commissione sulla maggiore performance dell’offerta aggiudicataria.
  • Il periculum in mora può essere escluso considerando congiuntamente la durata dell’appalto e la possibilità, prospettata dalla stessa ricorrente, di ottenere nel merito il subentro nel contratto.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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