Sentenza n. 1317/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell’informativa interdittiva antimafia di cui al prot. n.-OMISSIS- del 10.09.2020; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.02.2019, della nota prot. n. -OMISSIS- del 5.12.2019, della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.05.2020; - del parere del Gruppo Interforze del 20.07.2020 non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia, unitamente agli atti istruttori e al parere del Gruppo Interforze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto, sostenendo la violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, l'eccesso di potere e il difetto di motivazione. Ha contestato l'idoneità degli elementi valorizzati dall'amministrazione a dimostrare un tentativo di infiltrazione mafiosa: le frequentazioni del socio di maggioranza e dei suoi familiari con soggetti controindicati sarebbero state occasionali, risalenti e riconducibili alla presenza di tali soggetti presso l'attività commerciale; alcuni incontri sarebbero stati giustificati da rapporti di vicinato o da circostanze lavorative. La ricorrente ha inoltre dedotto che uno dei familiari era stato destinatario di archiviazione penale, che il socio era stato persona offesa in procedimenti per estorsione e che egli si era tempestivamente svincolato da una società condivisa con un soggetto poi condannato per associazione mafiosa. L'amministrazione ha sostenuto la congruità del quadro indiziario. La precedente domanda cautelare era stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'informativa. Ha ricordato che l'interdittiva antimafia è una misura preventiva e non sanzionatoria, diretta ad anticipare la soglia di tutela contro il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione. Essa non richiede una condanna penale definitiva né la prova dell'attuale appartenenza dell'imprenditore a un'associazione mafiosa, ma può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, anche risalenti, purché specifici e valutati nel loro insieme. Il Prefetto dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice quanto all'esistenza dei fatti, alla loro gravità, precisione e concordanza e alla logicità, ragionevolezza e proporzionalità della prognosi. Nel caso concreto, il compendio istruttorio comprendeva numerose frequentazioni del socio di maggioranza e dei suoi familiari con soggetti gravati da precedenti o coinvolti in operazioni per associazione mafiosa, nonché una condivisa partecipazione societaria con un soggetto condannato per associazione mafiosa. Tali elementi, considerati complessivamente, sono stati ritenuti idonei a sostenere, secondo il criterio del più probabile che non, il pericolo di condizionamento dell'attività societaria. Il decorso del tempo è stato ritenuto elemento neutro, non decisivo in assenza di sopravvenienze di segno contrario. Anche la qualità di persona offesa per estorsione non è stata considerata ostativa, poiché la contiguità mafiosa può assumere forma soggiacente o compiacente; inoltre, la qualificazione di persona offesa era successiva all'informativa e quindi estranea alla relativa istruttoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e il tempo trascorso.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L'interdittiva può essere adottata sulla base di un quadro indiziario idoneo a evidenziare il pericolo di infiltrazione mafiosa e non richiede l'accertamento penale definitivo di responsabilità o appartenenza associativa.
art. 91 d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa del potere prefettizio di adozione dell'informativa antimafia; il giudice ne conferma l'applicazione nel quadro della valutazione preventiva del rischio di infiltrazione.
art. 73 c.p.a.
La società ha depositato una memoria in vista dell'udienza pubblica; la norma è richiamata per l'attività processuale, senza specifica statuizione interpretativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- L'informativa interdittiva antimafia è una misura preventiva e non sanzionatoria, finalizzata ad anticipare la tutela della pubblica amministrazione rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa; pertanto non richiede una condanna penale definitiva né la prova certa dell'appartenenza dell'imprenditore a un'organizzazione criminale.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto da elementi sintomatici e indiziari specifici, anche risalenti nel tempo, purché valutati in una prospettiva complessiva e non atomistica e idonei a sostenere una prognosi probabilistica secondo il criterio del più probabile che non.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'interdittiva antimafia comprende la verifica dell'esistenza dei fatti posti a base della valutazione prefettizia e il controllo della ragionevolezza, logicità e proporzionalità della prognosi inferenziale, pur nel rispetto dell'ampia discrezionalità attribuita al Prefetto.
- Il mero decorso del tempo non priva automaticamente di rilevanza indiziante i fatti posti a base dell'interdittiva; la loro portata può venir meno solo in presenza di elementi sopravvenuti di segno contrario, salvo che si tratti di fatti ormai del tutto remoti.
- La qualità di persona offesa in procedimenti per estorsione non esclude di per sé il rischio di contiguità mafiosa, poiché l'interdittiva può riguardare anche la contiguità soggiacente, quando l'operatore economico si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa o si rivolga alle cosche anziché alle forze di polizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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