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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11773/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso di somme versate a titolo di IRPEG e ILOR, presentata da una società che aveva chiesto un’esenzione decennale prevista per legge e che, nelle more del contenzioso sull’agevolazione, aveva cautelativamente effettuato i versamenti. Dopo un primo rigetto amministrativo dell’istanza di esenzione e successivi sviluppi processuali, la società domandava il rimborso di Euro 504.923,38 a seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. La CTP aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione dopo la sospensione; la CTR aveva invece annullato tale declaratoria, ritenendo che la società non avesse avuto conoscenza legale dell’esito del giudizio di cassazione e che la domanda di rimborso fosse tempestiva, accogliendo così il ricorso introduttivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla sospensione e riassunzione del processo, sostenendo che la conoscenza della pendenza del giudizio in cassazione bastasse a far decorrere il termine per riassumere; 2) violazione della disciplina del rimborso, assumendo tardiva l’istanza ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 perché il termine decorreva dal pagamento; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse accolto la domanda senza una prova adeguata del quantum del credito, essendo stata depositata solo una distinta dei versamenti e risultando contestati gli importi.

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi, affermando che il termine per riassumere il processo sospeso decorre solo dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione e che, in materia di agevolazioni tributarie con versamenti cautelativi, la domanda di esenzione può valere anche come istanza di rimborso, rendendo infondata la censura di tardività. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva verificato in modo adeguato la prova del quantum del credito, gravando sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria; inoltre, il principio di non contestazione non bastava a superare la contestazione dell’Erario sull’ammontare dovuto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle norme processuali per sostenere l’erroneità della declaratoria di estinzione del giudizio sospeso.

  • art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione alla disciplina della sospensione e della riassunzione del processo tributario.

  • art. 297 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione del processo sospeso decorre solo dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione.

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato per contestare la declaratoria di estinzione per mancata riassunzione.

  • art. 310 c.p.c.

    Richiamato per la sorte del processo estinto e il regime processuale conseguente.

  • art. 136 c.p.c.

    La conoscenza legale della cessazione della sospensione può avvenire tramite comunicazioni di cancelleria o notificazione dell’atto.

  • art. 38 d.P.R. 28 ottobre 1973, n. 602

    Il termine di 48 mesi per il rimborso non opera, nel caso di versamenti cautelativi connessi a domanda di esenzione tempestiva, perché la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non impedisce la verifica della prova del quantum quando sia contestato l’an debeatur o comunque l’ammontare della pretesa restitutoria.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito di rimborso grava sul contribuente che agisce in giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo sospeso per pregiudizialità, il termine per la riassunzione decorre solo dalla conoscenza legale dell’evento che fa cessare la sospensione; non è sufficiente una conoscenza di fatto, né sussiste un onere della parte di attivarsi per acquisire informazioni sullo sviluppo del giudizio pregiudiziale.
  • Se l’esito di un giudizio pregiudiziale non è stato legalmente portato a conoscenza della parte interessata tramite gli strumenti processuali previsti, non può essere dichiarata l’estinzione del processo per mancata riassunzione.
  • In materia di agevolazioni tributarie, quando il contribuente versa cautelativamente il tributo in attesa della definizione del diritto all’esenzione, la tempestiva domanda di esenzione può valere anche come domanda di rimborso delle somme versate.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente ha la qualità di attore in senso sostanziale e sopporta l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, incluso il quantum richiesto.
  • Il principio di non contestazione non elide l’onere probatorio sul credito quando la controparte contesti l’esistenza stessa della pretesa o il suo ammontare in modo incompatibile con i conteggi prodotti dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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