Cassazione Penale, Ordinanza n. 08925/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenute. In particolare sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la riparazione offerta alla persona offesa e la possibilità di bilanciare favorevolmente le attenuanti rispetto agli aggravamenti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché, quanto all'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento deve essere integrale ed effettivo e una riparazione solo parziale o inadeguata non consente il beneficio, anche se la persona offesa abbia reso una dichiarazione liberatoria; inoltre la Corte di merito aveva motivato, in modo non illogico, che la somma offerta era insufficiente a coprire il danno. Quanto al bilanciamento delle circostanze, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente, come nel caso di specie. La Corte ha anche richiamato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante dell'integrale riparazione del danno presuppone un risarcimento integrale ed effettivo; una riparazione parziale o insufficiente non consente il beneficio, neppure se accompagnata da dichiarazione liberatoria della persona offesa.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere ancorata ai criteri di gravità del reato e personalità del colpevole.
Esiste un divieto espresso di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno, il ristoro deve essere integrale ed effettivo: l'offerta o il pagamento solo parziale non sono sufficienti, anche se la persona offesa dichiari di ritenersi soddisfatta.
- La valutazione sulla sufficienza della riparazione e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, illogicità manifesta o arbitrio.
- La graduazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice, purché la motivazione dia conto degli elementi considerati e non contrasti con divieti legali di bilanciamento.
- Le attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata quando la legge prevede espressamente tale limite al bilanciamento.
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