Cassazione Penale, Ordinanza n. 02866/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproponeva doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; dall'altro, era generico e non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il ricorrente invocava il mancato riconoscimento della fattispecie di minore gravità; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma rileva che la censura è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del fatto e delle prove.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già valutate dai giudici di merito, quando siano diretti sostanzialmente a ottenere una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti generico rispetto alle ragioni poste a base della decisione.
- La richiesta di riconoscimento della fattispecie attenuata in materia di stupefacenti non può essere veicolata in cassazione come mera sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio, se la censura non evidenzia un vizio logico o giuridico specifico della motivazione di merito.
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