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Sentenza

Sentenza del 03/12/2018 n. 12258 - Comm. Trib. Prov. Catania

Imposta di registro - registrazione sentenza - solidarietà passiva parti in causa - effetti graduati in base all'esito del provvedimento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di assoggettare indistintamente tutte le parti processuali al pagamento dell'imposta di registro è esclusa. La responsabilità fiscale deve essere graduata e individuata in base agli effetti giuridici concretamente prodotti dalla sentenza nei confronti di ciascun soggetto. Le parti possono quindi essere chiamate al pagamento dell'imposta, ma solo in relazione alla rispettiva posizione e agli effetti del provvedimento giudiziario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 57 del Testo Unico dell'imposta di registro e, in particolare, l'estensione della solidarietà passiva tra le parti di un giudizio per il pagamento dell'imposta dovuta sulla registrazione della sentenza. Il principio affermato è che la solidarietà non può essere applicata indistintamente a tutti i soggetti coinvolti nel processo quando essi sostengono interessi sostanziali distinti, recepiti autonomamente nella decisione giudiziaria. L'obbligazione tributaria deve invece essere determinata considerando gli effetti giuridici della sentenza riferibili a ciascuna parte.

Norme richiamate

  • Art. 57 del Testo Unico dell'imposta di registro

    Il rapporto di solidarietà passiva previsto dall'art. 57 del T.U. Imposte di Registro non può essere esteso ai soggetti che nel rapporto sostanziale processuale sono portatori di distinti interessi.

    La solidarietà passiva tra le parti per l'imposta di registro non opera automaticamente nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio. Occorre verificare gli effetti giuridici della sentenza e collegare l'obbligazione tributaria alla posizione sostanziale di ciascuna parte.

Massime di principio

  • La mera partecipazione a un processo non rende automaticamente tutte le parti solidalmente responsabili dell'imposta di registro sulla sentenza.
  • Per stabilire chi deve pagare l'imposta occorre analizzare il contenuto della decisione e gli effetti giuridici concretamente prodotti per ciascuna parte.
  • Quando le parti hanno interessi sostanziali distinti e la sentenza li disciplina separatamente, la responsabilità fiscale deve essere ripartita o graduata in modo coerente con tali effetti.
  • L'amministrazione finanziaria non può richiedere indistintamente l'intero tributo a ogni soggetto coinvolto, se la sentenza non produce nei loro confronti effetti omogenei.
  • In situazioni analoghe è necessario esaminare sia il dispositivo sia la motivazione della sentenza, oltre alla posizione processuale e sostanziale di ciascuna parte.

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