Sentenza n. 171/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento n. -OMISSIS- del 30 luglio 2021, notificato a mezzo PEC in data 02.08.2021, con il quale la Questura di L’Aquila – Ufficio Immigrazione ha rigettato l’istanza di riesame della pratica afferente al procedimento di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno azionato dal sig. -OMISSIS- il 27.08.2020; b) nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di riesame concernente la decorrenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di conversione del titolo di soggiorno il 27 agosto 2020. Dopo aver appreso che il permesso era pronto per la consegna, lo ritirava il 22 maggio 2021, riscontrando che il titolo indicava come data di rilascio il 27 agosto 2020 e come scadenza il 27 agosto 2021. Contestava quindi la retrodatazione della validità alla data della domanda, chiedendo che la decorrenza fosse fissata alla data della materiale consegna. Impugnava il provvedimento della Questura del 30 luglio 2021, che aveva respinto la richiesta di riesame, deducendo violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 in relazione all'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sosteneva che l'amministrazione non avesse esaminato la specifica contestazione relativa alla decorrenza temporale del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato anzitutto che le censure relative all'illegittimità della retrodatazione non riguardavano il contenuto effettivo del provvedimento impugnato, il quale costituiva la risposta negativa alla diffida e aveva esaminato le ragioni per cui il permesso era stato rilasciato nonostante la tardività della domanda di conversione. La Questura aveva evidenziato che l'istanza era stata presentata in ritardo rispetto all'art. 5, comma 4, del d.lgs. 286/1998 e che non era stata sanata nei sessanta giorni, con conseguente astratta esposizione all'espulsione ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo. Nonostante ciò, l'amministrazione aveva esaminato e accolto la richiesta, rilasciando un permesso annuale in ragione della durata determinata del rapporto di lavoro. Il giudice ha inoltre ritenuto coerente la decorrenza del nuovo titolo dalla data della domanda di conversione, poiché una decorrenza dalla consegna avrebbe lasciato lo straniero privo di titolo per il periodo intercorrente tra domanda e rilascio. Le censure sono state quindi considerate inconferenti rispetto all'atto impugnato e comunque infondate. Il TAR ha aggiunto che il ricorrente avrebbe potuto richiedere un nuovo permesso qualora avesse avuto un rapporto di lavoro idoneo alla permanenza, ma tale circostanza non era stata dimostrata. È stato revocato il patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concesso; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
La censura di violazione dei principi generali dell'azione amministrativa è stata ritenuta infondata nel caso concreto.
art. 2 l. 241/1990
Il provvedimento di riesame è stato ritenuto sufficientemente riferibile alla domanda esaminata e non viziato per violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice non ha ravvisato una violazione nel comportamento amministrativo.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
La domanda di conversione del titolo di soggiorno, presentata con notevole ritardo, è stata ritenuta non conforme al termine previsto dalla disposizione.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Il giudice ha richiamato la previsione dell'espulsione dello straniero trattenutosi nel territorio nazionale senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, rilevando che il rilascio del titolo aveva evitato tale conseguenza.
Massime di principio
- Le censure devono riferirsi al contenuto effettivo del provvedimento impugnato; sono inconferenti quelle che contestano direttamente un atto o una modalità non costituente oggetto della decisione amministrativa impugnata.
- Quando l'amministrazione rilascia comunque un titolo di soggiorno nonostante la tardività della domanda, la decorrenza del titolo può essere collegata alla data della richiesta, se ciò evita che lo straniero rimanga privo di titolo durante il periodo necessario all'istruttoria e al rilascio materiale.
- La valutazione della legittimità della decorrenza di un permesso di soggiorno deve considerare anche gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dall'assenza di copertura del soggiorno nel periodo tra la domanda e la consegna del titolo.
- La tardività della domanda di conversione, non sanata nel termine previsto dalla disciplina dell'immigrazione, può esporre lo straniero alle conseguenze espulsive; il rilascio successivo del permesso costituisce, nel caso esaminato, una misura favorevole e sostanzialmente sanante della posizione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →