Sentenza n. 15442/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2329/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto l’anzianità utile per la ricostruzione della carriera e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 9.523,03, oltre interessi, differenze retributive e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero non avesse integralmente eseguito la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2329/2023, notificata presso la sede reale del Ministero il 16 agosto 2023 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, all’inquadramento nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con anzianità utile di 9 anni, 10 mesi e 12 giorni e, dall’anno scolastico 2016/2017, nella fascia successiva 15-20; aveva inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento di € 9.523,03 per differenze retributive maturate sino all’a.s. 2019/2020, oltre interessi dalle singole scadenze. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 18 maggio 2025. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere già svolto gli adempimenti di propria competenza e che il mancato conseguimento materiale del pagamento dipendesse dalla Ragioneria Territoriale dello Stato; in subordine ha chiesto un rinvio per dimostrare l’avvenuto pagamento e ottenere la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrate le condizioni processuali dell’ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e tra tale notifica e quella del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Quanto alla prova dell’adempimento, la ricorrente poteva limitarsi ad allegare la mancata esecuzione, mentre spettava al Ministero dimostrare l’esatto e completo adempimento. Il Ministero non ha provato l’estinzione delle obbligazioni, avendo documentato soltanto attività preliminari: l’emissione dell’ordinativo di pagamento non è sufficiente se il creditore non è stato informato dalla tesoreria e posto in condizione di riscuotere la somma. È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: il Ministero condannato nel giudizio di cognizione resta l’unico legittimato passivo nell’ottemperanza e il responsabile, nei confronti del creditore, della piena e tempestiva esecuzione; non rilevano le difficoltà organizzative o contabili interne né l’eventuale inadempimento di un’altra amministrazione. Il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, facendo salvi gli adempimenti già compiuti. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e potere, se necessario, di sostituirsi anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato; l’attività commissariale non comporta compenso aggiuntivo. Non è stata fissata una penalità di mora, considerate la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento e i vincoli di bilancio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, commi 1 e 3, c.p.a.
Il soggetto condannato nel processo in cui è stata pronunciata la sentenza è, sul piano processuale, l’unico legittimato passivo nel giudizio di ottemperanza (ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm.) e, sul piano sostanziale, l’unico responsabile della piena e tempestiva esecuzione della sentenza medesima.
Il soggetto destinatario della condanna nel giudizio di cognizione è l’unico legittimato passivo nell’ottemperanza e conserva la responsabilità sostanziale per l’integrale e tempestiva esecuzione del giudicato, anche se l’adempimento coinvolge altre amministrazioni.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per l’azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell’amministrazione, il ricorso è proponibile dopo la notifica del titolo presso la sede reale dell’ente e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il creditore può limitarsi ad allegare la mancata esecuzione del giudicato; spetta all’amministrazione debitrice provare l’esatto e completo adempimento.
- L’emissione di un mandato o ordinativo di pagamento non libera l’amministrazione se il creditore non è stato informato dalla tesoreria e posto concretamente in condizione di riscuotere la somma dovuta.
- Nell’ottemperanza è legittimata passivamente e resta responsabile verso il creditore l’amministrazione condannata nel giudizio di cognizione. Gli adempimenti interni, le difficoltà organizzative o contabili e l’inerzia di altri uffici o amministrazioni non escludono tale responsabilità.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, attribuendogli, se necessario, poteri sostitutivi anche nei confronti di altre amministrazioni inadempienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 44/2026 - Aosta, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15430/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15431/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15432/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5458/2026 - Napoli, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5459/2026 - Napoli, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →