Ordinanza n. 1529/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il verbale di accertamento del 01.12.2025, notificato in pari data, con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici, nell’ambito del concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22.04.2025, ha giudicato il ricorrente “non idoneo” per “Tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 2, lettera B, del D.M. n. 198 del 30.6.2023 e dell’art. 3, comma 7 quinquies del D.Lgs. n. 95 del 29.5.2017”, con conseguente esclusione dal procedimento di selezione; quanto ai motivi aggiunti del 19.01.2026, per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del decreto del Direttore centrale del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 19.12.2025, pubblicato in pari data, con il quale sono stati dichiarati vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, n. 3.137 candidati concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22.04.2025, con esclusione del ricorrente dal procedimento di selezione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per tatuaggio in zona del corpo non coperta dall'uniforme, con conseguente esclusione dal concorso, nonché decreto di proclamazione dei vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 1° dicembre 2025 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici lo ha giudicato non idoneo, nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, in ragione della presenza di un tatuaggio in una zona del corpo ritenuta non coperta dall'uniforme. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il decreto del 19 dicembre 2025 con cui sono stati dichiarati vincitori 3.137 candidati, con sua esclusione dalla procedura. Il giudizio cautelare si è svolto tenendo conto del fatto che il Consiglio di Stato, con precedente ordinanza cautelare, aveva già disposto un nuovo accertamento dell'idoneità psicofisica del candidato da parte di una commissione in diversa composizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non per disporre direttamente la riammissione o l'annullamento degli atti, ma al limitato fine di fissare l'udienza pubblica di merito per il 20 ottobre 2026. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione in forma semplificata mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero dovrà mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha utilizzato il comma 10 per fissare direttamente la trattazione di merito in udienza pubblica.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza dei presupposti cautelari, di definire il calendario della trattazione di merito, senza adottare in questa fase una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per la notificazione mediante modalità semplificate nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato congiuntamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.
art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lettera B, D.M. n. 198 del 30 giugno 2023
Indicato nel verbale impugnato quale riferimento normativo del giudizio di non idoneità relativo al tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme.
art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017
Indicato nel verbale impugnato quale ulteriore riferimento normativo per il giudizio di non idoneità psicofisica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene sussistenti i presupposti cautelari, può utilizzare l'art. 55, comma 10, c.p.a. per fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, senza definire in via cautelare la fondatezza definitiva delle censure né disporre necessariamente l'annullamento dell'atto impugnato.
- Se la controversia incide sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati e autorizzare la notificazione in forma semplificata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- L'autorizzazione alla notificazione mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione può essere subordinata alla pubblicazione congiunta dell'ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati, nonché al mantenimento online degli atti sino alla sentenza definitiva e al deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro il termine stabilito dal giudice.
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