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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-761/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 31 March 2022. — St. Hippolyt Holding GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-761/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rifiutato di far procedere il ricorso di St. Hippolyt Holding contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Il ricorrente non ha dimostrato che i motivi invocati ponessero una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione è stata dichiarata non procedibile e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non procedibile per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE potesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, alla luce delle doglianze del ricorrente relative: (i) alla pretesa inapplicabilità ratione temporis dell’articolo 58a e alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta; (ii) all’erronea interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sulla confondibilità dei segni; (iii) alla mancata considerazione di una decisione dell’Ufficio tedesco brevetti e marchi; (iv) alla asserita non uniformità della giurisprudenza sulla comparazione di segni complessi.

Principio di diritto

Un ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammesso a procedere, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, se il ricorrente non dimostra in modo chiaro, preciso e dettagliato che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non sono idonee a fondare l’ammissione: doglianze non suffragate da elementi, censure dirette a rimettere in discussione valutazioni di fatto sulla somiglianza dei segni, deduzioni vaghe sulla mancata considerazione di una decisione nazionale non identificata e affermazioni generiche sulla non uniformità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non procedibile

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla Camera che decide se i ricorsi possano essere esaminati, in un’impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale resa in materia di marchio dell’Unione europea e opposizione dinanzi all’EUIPO. La Corte ha esaminato se il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, condizione necessaria per l’ammissione del ricorso a procedere.

Parti e contesto del procedimento

Il ricorrente era St. Hippolyt Holding GmbH. Le altre parti erano l’EUIPO, convenuto in primo grado, e Raisioaqua Oy, interveniente in primo grado. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021, che aveva respinto la domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2020, adottata nell’ambito di un procedimento di opposizione tra Raisioaqua Oy e St. Hippolyt Holding.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte, secondo cui taluni ricorsi, tra cui quelli contro decisioni del Tribunale concernenti decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO, non possono procedere se non previa decisione della Corte in tal senso. L’ammissione è subordinata al fatto che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una domanda motivata e consentono alla Corte di statuire con ordinanza motivata. Nel merito delle censure, il ricorrente invocava anche l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Motivi addotti dal ricorrente

A sostegno della domanda di ammissione del ricorso, il ricorrente sviluppava tre linee argomentative:

  • sosteneva che l’articolo 58a dello Statuto fosse inapplicabile ratione temporis e che fosse violato il diritto a un trattamento imparziale e equo garantito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta;
  • lamentava che il Tribunale avesse interpretato in modo errato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, poiché avrebbe erroneamente ravvisato un rischio di confusione tra i segni in conflitto;
  • deduceva che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di una decisione dell’Ufficio tedesco brevetti e marchi, e che in generale la giurisprudenza sulla comparazione di segni composti da più parole e da elementi figurativi non sarebbe uniforme.

Valutazione della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ricorda innanzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dal ricorso siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la domanda di ammissione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi di ricorso, la questione giuridica posta da ciascun motivo, il criterio di significatività e le ragioni concrete per cui esso sarebbe soddisfatto.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il ricorrente si limitava ad affermare, senza alcun supporto argomentativo, la pretesa inapplicabilità ratione temporis dell’articolo 58a e la violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. Per tale ragione, la censura non poteva essere accolta.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il ricorrente mirava in sostanza a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale relative alla comparazione dei segni. Una simile contestazione non è, in linea di principio, idonea a sollevare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che le spiegazioni fornite erano troppo vaghe: il ricorrente non precisava né il contenuto della decisione dell’Ufficio tedesco, né il suo nesso con la controversia, né l’incidenza concreta della mancata considerazione di tale decisione sull’esito della sentenza impugnata. Non risultavano quindi soddisfatti i requisiti di chiarezza e precisione richiesti.

Quanto al quarto motivo, la Corte ritiene insufficiente l’affermazione, formulata in termini generali, secondo cui la giurisprudenza non sarebbe uniforme e sarebbe necessaria una pronuncia decisiva sulla comparazione dei segni complessi. Tale asserzione, priva di indicazione delle ragioni concrete della rilevanza sistemica, non dimostra una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte conclude che la domanda di ammissione non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere. In applicazione dell’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato per il giudizio di impugnazione dall’articolo 184, paragrafo 1, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini dell’ammissione di un ricorso ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, non bastano doglianze astratte o generiche: il ricorrente deve individuare con precisione la questione di diritto e spiegare perché essa sia importante per il sistema del diritto dell’Unione. Le contestazioni che si limitano a criticare valutazioni fattuali del Tribunale, o che non chiariscono il nesso tra la pretesa violazione e l’esito della causa, non consentono l’accesso al giudizio di legittimità della Corte.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueopposizione tra marchiprocedibilità dell’impugnazionecomparazione dei segnidiritto processuale dell’unione

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