Cassazione Penale, Sentenza n. 27581/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l'uso di stupefacenti). Ha proposto tre motivi: 1) nullità del verbale di rifiuto per mancata sottoscrizione da parte dell'interessato e mancata annotazione del rifiuto di firmare; il verbale inoltre non sarebbe stato notificato; 2) in subordine, riconoscimento delle dichiarazioni di assunzione di stupefacenti riportate nel verbale e conseguente derubricazione del reato alla fattispecie di cui all'art. 187, comma 1 C.d.S.; 3) eccessività della pena nonostante un comportamento collaborativo dell'imputato al momento del controllo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del verbale non ne comporti automaticamente la nullità se non risulta che l'interessato abbia eccepito inesattezze o rifiutato formalmente quanto verbalizzato; la mancata notifica del verbale non è causa di nullità perché non prevista dalla norma. Ha altresì stabilito che l'ammissione di aver fatto uso di stupefacenti non sostituisce l'accertamento biologico necessario a provare l'attualità dell'assunzione e lo stato di alterazione richiesto per la fattispecie del comma 1; pertanto il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti integra autonomamente il reato di cui al comma 8. Anche la doglianza sulla pena è stata ritenuta infondata: la Corte territoriale ha motivato l'entità della pena rilevando applicazione del minimo edittale e la massima estensione delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 187
Il comma 8 punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di stupefacenti; il comma 1 richiede la prova dell'attualità dell'assunzione e dello stato di alterazione attraverso accertamenti biologici. L'ammissione del conducente non sostituisce l'accertamento ematico o tossicologico necessario per dimostrare l'attualità dell'assunzione
Codice di procedura penale, art. 137
Richiamato in relazione ai requisiti formali degli atti; la giurisprudenza interpretata dalla Corte afferma che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato non determina automaticamente l'invalidità del verbale salvo che il soggetto eccepisca difformità o rifiuti espressamente la verbalizzazione
Codice della Strada, art. 186
Richiamato per il parallelismo tra trattamento penale e amministrativo; la Corte osserva l'identità del trattamento sanzionatorio fra le fattispecie richiamate, riducendo la rilevanza pratica di una diversa qualificazione quando la sanzione è sostanzialmente equivalente
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione di un verbale da parte dell'interessato non implica automaticamente nullità: occorre che l'interessato abbia contestato il contenuto o abbia formalmente rifiutato la verbalizzazione
- La mancata notifica del verbale agli interessati non è di per sé causa di nullità, salvo previsione normativa specifica
- La dichiarazione spontanea di aver fatto uso di stupefacenti non sostituisce gli accertamenti biologici richiesti per provare l'attualità dell'assunzione e lo stato di alterazione: pertanto l'ammissione non esclude il reato di rifiuto
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per stupefacenti integra autonomamente la fattispecie di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S.
- In sede di determinazione della pena, il giudice di merito può motivare l'applicazione del minimo edittale o di riduzioni limitate; la mera lamentela di scarsa considerazione del comportamento collaborativo non è sufficiente se la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione
- Quando la sanzione penale e quella amministrativa sono sostanzialmente equivalenti, la derubricazione del reato può non produrre effetti pratici rilevanti sul piano sanzionatorio
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