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Sentenza

Sentenza del 30/01/2023 n. 2766 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

SGS Srl aveva indicato e utilizzato in detrazione nella dichiarazione IVA 2013 un credito IVA che derivava da complessi passaggi societari (fusioni e cessione d'azienda) in cui il credito si era formato in capo alla cedente. In sede di verifica l'Ufficio riscontrò l'indisponibilità delle fatture e dei registri giustificativi e segnalò, oltre alla generica carenza documentale, l'ipotesi che talune operazioni fossero oggettivamente inesistenti. L'Agenzia notificò avviso di accertamento; la contribuente sostenne di aver acquistato legittimamente il credito e che i documenti non erano in suo possesso perché custoditi dal cedente, dal liquidatore o dal curatore fallimentare. In giudizio amministrativo SGS ha prodotto documentazione tardivamente e contestato la ricostruzione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di SGS Srl confermando le decisioni di merito che avevano respinto il gravame. La Corte ha ritenuto decisivo il fatto che SGS abbia direttamente utilizzato in detrazione i crediti IVA: ciò le imponeva di predisporre e, su richiesta dell'Ufficio, esibire la documentazione probatoria dell'effettiva effettuazione delle operazioni soggiacenti alle fatture. I giudici hanno ritenuto che risultasse una sovrabbondanza di indizi gravi, precisi e concordanti circa l'oggettiva inesistenza di molte operazioni e hanno osservato la carenza o la genericità delle fatture reperite. Il decreto di archiviazione nel procedimento penale non è stato ritenuto ostativo alla valutazione tributaria, né idoneo ad esonerare SGS dall'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni. È stata inoltre valutata come tardiva la produzione documentale in giudizio senza prova dell'impossibilità assoluta di esibire prima i documenti. Il ricorso è stato integralmente respinto; SGS è stata condannata alle spese (Euro 7.000 + 200 di contributo forfettario e spese prenotate a debito) e al pagamento del doppio contributo unificato. Decisione resa il 10 novembre 2022, depositata il 30 gennaio 2023.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    La mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di verifica può comportare la preclusione della prova se il contribuente non dimostra l'impossibilita' assoluta di esibire i documenti; la produzione tardiva in sede giudiziale può essere considerata inammissibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Riafferma il diritto alla detrazione dell'IVA secondo il diritto europeo; tuttavia il diritto alla detrazione può essere negato quando manchi il presupposto oggettivo (operazioni inesistenti) e l'Amministrazione lo dimostri.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e ss.

    artt. 167 e segg. della direttiva n. 112 del 2006

    Riconosciuto il principio comunitario del diritto alla detrazione, ma la giurisprudenza nazionale interpreta che l'Amministrazione, dimostrata l'inesistenza oggettiva, può veder negata la detrazione e spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 24, 32, 36, 52

    D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 24, 32, 36, 52

    Richiamate in relazione al processo tributario e al corretto esame delle prove e delle eccezioni; in particolare art. 52 (come richiamato in motivazione) è valutato nel contesto dell'onere di esibizione documentale.

  • Art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: la Corte conferma che l'Amministrazione deve fornire elementi probatori (anche tramite presunzioni semplici) dell'inesistenza oggettiva delle operazioni; una volta forniti, incombe al contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14

    D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14

    Disposizione sulla responsabilità solidale: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché la responsabilità accertata era diretta della contribuente, avendo ella effettivamente utilizzato il credito in detrazione.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Norma penale richiamata nel contesto dell'indagine per occultamento di scritture contabili; la successiva archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non esenta il contribuente dall'onere di provare la documentazione fiscale richiesta.

  • Codice Civile, artt. 2555 e 2559

    Richiamati dalla contribuente per sostenere che la cessione d'azienda trasferisce crediti ma non necessariamente la documentazione; la Corte osserva che, comunque, nei rapporti con l'Amministrazione fiscale la documentazione deve essere opponibile e reperibile, specialmente se il cessionario utilizza i crediti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma che ha consentito alla Corte di dichiarare la tenuta del ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato in caso di soccombenza.

  • Codice di procedura penale, art. 414

    Ricordato il carattere non definitivo del decreto di archiviazione (revocabile), pertanto non idoneo a costituire un ostacolo probatorio nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • Se un soggetto utilizza direttamente in detrazione un credito IVA indicato nella propria dichiarazione, incombe su di lui l'obbligo di poter esibire la documentazione probatoria delle operazioni sottostanti: l'acquisto del credito tramite cessione d'azienda non esonera automaticamente dal dovere di documentazione nei confronti dell'Amministrazione fiscale.
  • L'Amministrazione deve fornire elementi per sostenere l'insussistenza oggettiva delle operazioni contestate; una volta dimostrata l'oggettiva inesistenza anche tramite presunzioni, il contribuente deve provare concretamente l'effettiva esistenza delle operazioni (non è sufficiente la mera esibizione della fattura formale).
  • La produzione tardiva di documenti in sede giudiziale può essere considerata inammissibile o inefficace se il contribuente non dimostra che era assolutamente impossibilitato ad esibirli in sede amministrativa; la regola di collaborazione e di tempestività nell'esibizione documentale è stringente.
  • La presenza di una procedura penale (anche con archiviazione) non vincola il giudice tributario: l'archiviazione non toglie alla Corte tributaria la possibilità di valutare autonomamente la consistenza probatoria dei documenti fiscali.
  • In caso di sospetti di fatture per operazioni inesistenti, la giurisprudenza distingue tra operazioni 'oggettivamente inesistenti' (per le quali l'Amministrazione può ottenere il disconoscimento 'ab imis' della detrazione) e operazioni 'soggettivamente inesistenti' o frodi a monte; il contenuto probatorio e il riparto degli oneri probatori variano a seconda della natura della contestazione.
  • Chi acquista crediti con una cessione d'azienda dovrebbe, per prudenza, verificare e conservare la documentazione fiscale necessaria o, in mancanza, astenersi dall'utilizzare i crediti fino all'acquisizione di adeguata documentazione probatoria.

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