Ordinanza n. 621/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento reso dalla Questura di Milano, prot. 0475827 del 6.11.2025, notificato al ricorrente in data 18.11.2025, di revoca del permesso di soggiorno n. I21092456 rilasciato in data 15.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Milano di revoca del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Milano con cui era stato revocato il suo permesso di soggiorno. In sede cautelare ha contestato, in particolare, il richiamo all'art. 40, comma 12, d.P.R. n. 394/1999, ritenuto inconferente; la non corretta riproduzione, nel provvedimento, del testo dell'art. 40, comma 13, d.P.R. n. 394/1999, ove l'amministrazione avesse inteso applicare tale disposizione; nonché l'omessa considerazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal ricorrente, rilevante anche nell'ipotesi di applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 in materia di autotutela, anziché dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. Ha ravvisato il fumus boni iuris nell'apparente inconferenza del richiamo all'art. 40, comma 12, d.P.R. n. 394/1999 e nella non corretta trascrizione del comma 13 della medesima disposizione nel provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, anche qualora fosse applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la sopravvenienza di nuovi elementi, costituiti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal ricorrente. La trattazione del merito è stata fissata all'11 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione.
art. 40, comma 12, d.P.R. n. 394/1999
Il richiamo a tale disposizione nel provvedimento impugnato è stato ritenuto apparentemente inconferente.
art. 40, comma 13, d.P.R. n. 394/1999
nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato
Il testo riportato tra virgolette nel provvedimento impugnato non corrisponde correttamente alla disposizione, circostanza rilevante ai fini della valutazione cautelare.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Anche nell'applicazione della disciplina speciale richiamata, l'amministrazione deve tenere conto degli eventuali elementi sopravvenuti, compreso un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il TAR considera la possibile applicazione della disciplina generale dell'annullamento d'ufficio, ma precisa che, anche ove trovi applicazione la disciplina speciale dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, resta necessario valutare gli elementi sopravvenuti.
Massime di principio
- Un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno presenta un profilo di illegittimità cautelarmente rilevante quando richiama una disposizione apparentemente inconferente rispetto alla fattispecie concreta.
- Quando l'amministrazione riproduce nel provvedimento il testo di una disposizione normativa per fondare la revoca del permesso di soggiorno, la non correttezza della trascrizione può incidere sulla legittimità dell'atto e integrare un serio dubbio sulla sua motivazione giuridica.
- Anche nell'esercizio del potere previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l'amministrazione deve considerare gli elementi sopravvenuti rilevanti per la posizione dello straniero, tra cui l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- La disciplina speciale applicabile alla revoca o al riesame del permesso di soggiorno non esonera l'amministrazione dall'obbligo di aggiornare la valutazione alla luce della situazione sopravvenuta dell'interessato.
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