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Ordinanza

Ordinanza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, a firma del Comandante in seconda, prot. -OMISSIS- del 21 aprile 2026, comunicata dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Venezia il 23 aprile 2026, con la quale non è stata accolta l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presentata dalla ricorrente al fine di ottenere l’assegnazione temporanea presso una sede dislocata nella provincia di Taranto; - del preavviso di diniego della suddetta istanza ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, prot. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto, ed in particolare e per quanto occorra: della nota prot. -OMISSIS- del 17 giugno 2025 a firma del Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Venezia; della nota prot. -OMISSIS- del 24 giugno 2025 del Comando Provinciale di Venezia; della nota prot. -OMISSIS- del 7 luglio 2025 del Comando Regionale Veneto; della nota prot. -OMISSIS- dell’8 agosto 2025 a firma del Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Venezia; del parere del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale di cui alla nota -OMISSIS- in data 2 settembre 2025; degli “appunti” del Comando Generale della Guardia di Finanza del 3 novembre 2025 e del 2 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202601203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea triennale ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede della provincia di Taranto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, madre di un bambino in tenera età, ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso tre reparti della provincia di Taranto, preceduto da un preavviso di rigetto. L'istanza era stata motivata dall'esigenza di garantire la bigenitorialità e la cura del figlio nei primi anni di vita, considerato che il coniuge, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, presta servizio presso la Procura della Repubblica di Taranto. L'amministrazione ha fondato il diniego sulle carenze di personale nel ruolo degli ispettori presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Venezia e sulle eccedenze esistenti presso la sede richiesta, aggiungendo che il trasferimento del coniuge sarebbe dipeso da una scelta professionale autonoma della coppia e non da un provvedimento autoritativo della Guardia di Finanza. La ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa, deducendo l'insufficienza della motivazione e l'omessa considerazione della propria concreta situazione familiare, nonché l'inadeguata dimostrazione delle esigenze organiche e dell'effettiva insostituibilità della militare. Nel procedimento è emerso inoltre che l'amministrazione aveva osteso solo parzialmente, con oscuramenti, i dati relativi alle carenze e agli esuberi di organico.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente un profilo di apparente fondatezza del ricorso. Il Collegio ha sottolineato che il diniego discrezionale di un'assegnazione o trasferimento richiesto per esigenze familiari assistite da rilievo costituzionale richiede una motivazione particolarmente stringente, fondata su riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare e alla sua concreta insostituibilità presso il reparto di provenienza. Nel bilanciamento tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e la situazione familiare eccezionale della ricorrente, il provvedimento non è stato ritenuto sufficientemente persuasivo quanto alla concreta necessità di preservarne l'impiego presso il Nucleo di Venezia. La domanda cautelare è stata quindi accolta nei limiti del riesame: l'amministrazione dovrà rivalutare l'istanza alla luce delle politiche di tutela della famiglia e della genitorialità, delle concrete esigenze operative del reparto di provenienza e dell'effettiva insostituibilità della militare per il periodo di assegnazione temporanea richiesto. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito del ricorso al 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico, inclusi i militari secondo quanto considerato nel provvedimento, per esigenze connesse alla cura dei figli; il diniego deve confrontarsi con tali esigenze e con le concrete necessità organizzative.

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego discrezionale di un'assegnazione temporanea o di un trasferimento di un dipendente pubblico richiesto per esigenze familiari e genitoriali di rilievo costituzionale deve essere sorretto da una motivazione particolarmente stringente.
  • Per giustificare il diniego di assegnazione temporanea di un militare non è sufficiente richiamare generiche carenze di organico: l'amministrazione deve indicare elementi specifici e circostanziati relativi alla professionalità dell'interessato, alle concrete esigenze operative del reparto e alla sua effettiva insostituibilità per il periodo richiesto.
  • Nel valutare un'istanza di assegnazione temporanea per esigenze familiari, l'amministrazione deve ponderare concretamente le esigenze organizzative e operative con il valore costituzionale dell'unità familiare e della genitorialità, considerando la specificità della situazione personale e familiare rappresentata.
  • Quando il diniego non dimostra in modo concreto l'insostituibilità del dipendente e non dà adeguatamente conto della situazione familiare eccezionale, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare ordinando il riesame dell'istanza, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • Il fatto che il trasferimento del coniuge sia dipeso da una scelta professionale autonoma non esonera l'amministrazione dall'esaminare nel merito le esigenze familiari e genitoriali dedotte, né rende di per sé irrilevante il valore dell'unità familiare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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