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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37426/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato, in sede DOCFA, la rendita catastale proposta da una società titolare di diritti di superficie su aree occupate da quattro parchi eolici. L’Ufficio aveva incluso nel calcolo della rendita anche il sostegno/torre del rotore e della navicella eolica; la società aveva invece sostenuto che tali elementi dovessero essere esclusi perché componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo di energia elettrica, ai sensi dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando che la CTR avrebbe recepito integralmente la tesi della contribuente e non avrebbe dato conto delle difese dell’Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che le torri eoliche dovevano essere considerate nel valore catastale degli impianti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola allegazione, essendo sufficiente che esponga concisamente i fatti e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto la CTR aveva effettivamente motivato sul punto, valorizzando la natura e la funzione delle torri come componenti impiantistiche funzionali alla produzione di energia. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, secondo l’interpretazione consolidata dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, devono essere esclusi dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione, quando la loro specifica destinazione produttiva esclude una residua utilità reddituale autonoma. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza, nel corso del giudizio di legittimità, dell’orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione perché la CTR aveva motivato sul tema rilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza di merito deve esporre in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è tenuta a confutare espressamente ogni allegazione o argomento delle parti.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dall’Agenzia in relazione al diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato alcuna lesione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dall’Agenzia in relazione al contraddittorio e alla motivazione, senza esito favorevole.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La nozione di beni esclusi dalla stima catastale si fonda sulla loro funzionalità al processo produttivo, non sulla sola consistenza fisica o sull’ancoraggio al suolo; possono dunque restare esclusi anche elementi strutturalmente connessi alla costruzione se sono impiegati come componente impiantistica del processo produttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Richiamato per il ruolo della Corte di cassazione nell’assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, devono essere esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando siano stabilmente connessi al suolo o alla costruzione.
  • Il criterio decisivo per distinguere i componenti da includere o escludere dalla rendita non è la mera consistenza fisica dell’elemento, ma la sua effettiva strumentalità al ciclo produttivo e l’assenza di una autonoma utilità reddituale del fabbricato al di fuori di quel processo.
  • Il giudice di merito adempie all’obbligo di motivazione quando espone concisamente le ragioni della decisione; non è tenuto a prendere in esame e confutare espressamente ogni singola allegazione o difesa delle parti.
  • Quando la specifica funzionalizzazione di un componente impiantistico al processo produttivo risulti accertata in fatto dal giudice di merito, la sua esclusione dalla base di calcolo della rendita catastale è coerente con la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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