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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35014/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, ritenuti responsabili del concorso in ricettazione di una serie di autovetture e parti di veicoli di provenienza illecita, provento di furti e/o rapine, commesso in data anteriore o prossima al 4 aprile 2017. A entrambi era stata inoltre riconosciuta la recidiva infraquinquennale. Con ricorso unitario per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente, in particolare per uno degli imputati, l'elemento soggettivo del reato, poiché questi era stato trovato all'esterno del capannone dove erano stati rinvenuti i beni di illecita provenienza e non vi sarebbe stata certezza sulla riferibilità dei beni ai due imputati; 2) violazione di legge e vizi di motivazione per mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie attenuata di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p., invocando quindi il riconoscimento della particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che si trattava di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e adeguata, i quali avevano ricostruito ruoli e condotte degli imputati e spiegato l'organizzazione dell'attività illecita svolta nell'autofficina. Ha inoltre ribadito che non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello nel escludere la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'esercizio organizzato dell'attività illecita, l'elevata capacità delinquenziale e il numero e valore dei veicoli di provenienza delittuosa. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'ipotesi attenuata della ricettazione richiede che la cosa ricettata abbia valore economico particolarmente tenue; anche in presenza di valore modesto, il giudice può escludere la particolare tenuità considerando gli ulteriori elementi della vicenda.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    I motivi che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o in una richiesta di rivalutazione della motivazione di merito non sono ammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e adeguata.

  • artt. 110, 648 c.p.

    È confermata la configurabilità del concorso in ricettazione in relazione a beni di provenienza illecita, sulla base della ricostruzione delle condotte e dei ruoli dei soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, né censurare la sentenza mediante una mera contrapposizione di letture alternative del compendio probatorio, quando la motivazione impugnata sia logica e congrua.
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, quando desunta da un quadro fattuale adeguatamente ricostruito dai giudici di merito, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • In tema di ricettazione, la fattispecie attenuata per particolare tenuità richiede che il bene ricettato presenti valore economico particolarmente tenue; tuttavia il giudice può negarne l'applicazione considerando anche il contesto complessivo, l'organizzazione dell'attività illecita e la capacità criminale degli imputati.
  • La valutazione circa la particolare tenuità del fatto nella ricettazione non dipende dal solo valore del bene, ma da un giudizio complessivo sulle modalità della condotta e sugli ulteriori elementi del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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