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Sentenza

Sentenza n. 4392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. 478 del 5 aprile 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e rimessione in pristino di strutture stagionali di uno stabilimento balneare, con avvertimento circa una futura sanzione pecuniaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato, insieme alla conduttrice dello stabilimento, di smontare strutture amovibili autorizzate con titolo edilizio stagionale, in quanto mantenute oltre il periodo autorizzato e situate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. In primo grado sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, l’eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. È stata inoltre contestata la mancata considerazione della dichiarazione di avvalimento della proroga prevista dall’art. 10-septies d.l. 21/2022, ritenuta dalla società idonea a consentire il mantenimento delle strutture, e sono stati dedotti profili concernenti gli artt. 35 d.P.R. 380/2001, 84 e 1164 cod. nav. Il TAR aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’ordine di ripristino e respinto quella relativa alla pretesa sanzione di 20.000 euro. In appello la società ha censurato l’errata valutazione degli atti, la mancata dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità della parte relativa alla sanzione, l’omessa pronuncia sui motivi di merito e la mancata considerazione del preteso diritto potestativo alla proroga.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, riformando tuttavia d’ufficio la qualificazione di alcune statuizioni del TAR. Ha dichiarato tardiva e quindi inutilizzabile la memoria di replica del Comune depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, in applicazione degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. Ha respinto l’eccezione di genericità dei motivi d’appello. Ha rilevato d’ufficio che l’impugnazione della parte dell’ordinanza relativa alla futura sanzione pecuniaria era inammissibile per difetto originario di interesse: il Comune non aveva irrogato alcuna sanzione, ma si era limitato ad avvertire che essa avrebbe potuto essere applicata in caso di futura inottemperanza all’ordine di sgombero. Quanto all’ordine di rimessione in pristino, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse procedibile, poiché l’annullamento avrebbe potuto evitare conseguenze pregiudizievoli, compresa l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Nel merito, ha però ritenuto infondate le censure: il titolo edilizio esisteva, ma era sottoposto a stagionalità dal 1° aprile al 31 ottobre; dal 1° novembre le strutture erano prive di titolo e quindi abusive. La repressione dell’abuso era doverosa e non richiedeva una motivazione discrezionale ulteriore rispetto all’accertamento della scadenza del titolo. Il termine di venti giorni per lo smontaggio è stato ritenuto congruo e ragionevole, poiché il termine ordinario di novanta giorni avrebbe potuto consentire il rimontaggio delle strutture prima della loro rimozione, eludendo la stagionalità. L’art. 10-septies d.l. 21/2022 non è stato ritenuto applicabile: la proroga riguarda i termini di inizio e ultimazione dei lavori e non estende la durata del diritto al mantenimento di strutture soggette a termine di validità o a clausola di stagionalità. La società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di ripristino è legittimo quando il titolo edilizio stagionale è scaduto e le opere risultano prive di titolo; l’art. 31, comma 3, può inoltre comportare conseguenze ablative in caso di mancata ottemperanza.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata nell’ordinanza solo quale base della possibile futura sanzione in caso di inottemperanza; il semplice avvertimento non costituisce irrogazione di una sanzione attuale.

  • art. 10-septies d.l. 21/2022, convertito in l. 51/2022

    In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di quarantotto mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori...

    La proroga riguarda i termini di inizio e ultimazione dei lavori e non si estende alla durata del diritto di mantenere opere soggette a un termine di validità o a una clausola di stagionalità.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie è perentorio; il deposito nell’ultimo giorno utile deve avvenire entro le ore 12.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione decisiva, previo avviso alle parti e possibilità di contraddittorio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Concorre a determinare il termine di venti giorni liberi a ritroso per il deposito delle memorie difensive.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un avvertimento relativo a una sanzione amministrativa futura è inammissibile per difetto originario di interesse quando l’amministrazione non abbia ancora adottato alcun provvedimento sanzionatorio concreto e l’applicazione della sanzione dipenda da un evento futuro e incerto, quale l’inottemperanza a un ordine amministrativo.
  • L’ordine di rimessione in pristino di opere autorizzate con titolo edilizio stagionale conserva un interesse attuale all’impugnazione anche dopo la scadenza del periodo stagionale, quando dalla sua mancata esecuzione possano derivare ulteriori conseguenze pregiudizievoli, inclusa l’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
  • La scadenza del periodo di efficacia di un titolo edilizio stagionale determina la mancanza di titolo per il mantenimento delle opere nel periodo successivo e legittima l’adozione dell’ordine repressivo, senza necessità di una specifica valutazione discrezionale o di una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento della scadenza.
  • In presenza di strutture soggette a stagionalità, il termine assegnato per lo smontaggio può essere inferiore al termine ordinario previsto per gli abusi edilizi originari privi di titolo, quando ciò sia ragionevolmente necessario per preservare l’effettiva alternanza stagionale e impedire la continuità annuale delle opere.
  • La proroga prevista dall’art. 10-septies d.l. 21/2022 riguarda i termini di inizio e ultimazione dei lavori e non consente di estendere il periodo di mantenimento di opere autorizzate con titolo avente durata limitata o clausola di stagionalità.
  • Il deposito di una memoria nell’ultimo giorno utile deve avvenire entro le ore 12; il deposito effettuato successivamente è tardivo e non può essere valutato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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