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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. dell’atto di assenso n.11 dell’11.09.2025 -successivamente conosciuto- quale provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alla conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asicrona ex art.14 bis L.241/90, con il quale il Direttore del SUAP del Comune di Salerno ha assentito la richiesta per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore della società Inwit S.p.A. su cui sono ospitati gli impianti del gestore Vodafone; 2. di ogni altro atto presupposto connesso, collegato e conseguenziale, ivi compreso del parere urbanistico edilizio, della SCIA di inizio attività ove esistente e di ogni altro parere favorevole rilasciato dalle Amministrazioni resistenti, nonché ogni atto di controparte quali il progetto definitivo dell’infrastruttura citata e l’analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta - allo stato non conosciuti- concessi da parte resistente con riferimento all’impianto; nonché per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino;

Giustizia amministrativa202600346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto di assenso conclusivo del procedimento unico svolto mediante conferenza di servizi semplificata e asincrona, relativo alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'atto di assenso n. 11 dell'11 settembre 2025, quale provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alla conferenza di servizi ex art. 14-bis l. 241/1990, con cui il SUAP del Comune di Salerno ha assentito la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore di Inwit S.p.A., ospitante impianti Vodafone. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui il parere urbanistico-edilizio, l'eventuale SCIA, i pareri favorevoli, il progetto definitivo e l'analisi di impatto elettromagnetico. È stata chiesta la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti e, in forma specifica, la rimozione dell'impianto e la riduzione in pristino. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato sommariamente, anche alla luce delle eccezioni di rito, le censure relative alla pubblicità dell'istanza e alla localizzazione dell'impianto rispetto alle zone di attenzione previste dalla disciplina comunale, nonché la prospettata lesione della salute pubblica per effetto dell'impatto elettromagnetico.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto non apprezzabili le censure, rilevando che la pubblicazione dell'istanza sull'albo pretorio online è idonea, per la sua potenziale ampia diffusione, a soddisfare l'obbligo procedimentale previsto dall'art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, dalla documentazione prodotta non risultava che l'area interessata fosse compresa nelle zone di attenzione individuate dall'art. 2, lett. c), del regolamento comunale richiamato. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché l'impianto risultava già interamente realizzato e, considerato il parere favorevole dell'ARPA, non emergevano estremi di un danno grave e irreparabile con riguardo al paventato pericolo per la salute pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La conferenza di servizi semplificata e asincrona è indicata quale modalità di svolgimento del procedimento unico concluso dall'atto di assenso impugnato; l'ordinanza non svolge ulteriori valutazioni interpretative sulla disposizione.

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    La pubblicazione dell'istanza sull'albo pretorio online è stata ritenuta idonea a soddisfare l'obbligo procedimentale di pubblicità previsto per l'installazione dell'impianto, in ragione della sua potenziale capacità di raggiungere un'ampia platea di destinatari.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 2, lett. c), Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 3 novembre 2004

    Sulla base della documentazione in atti, l'area d'intervento non è risultata inclusa nelle zone di attenzione definite dalla disposizione comunale.

Massime di principio

  • La pubblicazione online sull'albo pretorio dell'istanza relativa alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni può essere idonea a soddisfare l'obbligo procedimentale di pubblicità previsto dall'art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche, poiché è potenzialmente accessibile a una platea più ampia rispetto alla pubblicazione effettuata con mezzi fisici.
  • In sede cautelare, la contestazione della localizzazione di un impianto di telecomunicazioni non presenta un apprezzabile fumus quando la documentazione disponibile dimostri che l'area non rientra nelle zone di attenzione definite dalla disciplina comunale applicabile.
  • La sospensione cautelare richiede la concorrente sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora; la realizzazione integrale dell'impianto e l'assenza, alla luce del parere favorevole dell'autorità ambientale competente, di un danno grave e irreparabile escludono il periculum.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTrasparenza e pubblicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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