Sentenza del 07/01/2020 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Operazioni inesistenti - Onere probatorio - Contribuente - Amministrazione - Ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che l'Ufficio deve provare che le operazioni fatturate non sono state effettivamente poste in essere, indicando gli elementi di fatto e gli indizi sui quali fonda la contestazione; è invece onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, fornendo documenti e prove che attestino la reale esecuzione delle operazioni o la legittimità del diritto vantato
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava la deduzione/detrazione di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti e/o la deducibilità di costi non inerenti; si discuteva quale soggetto fosse gravato dell'onere della prova circa l'effettiva effettuazione delle operazioni fatturate e sulla legittimità della detrazione/deduzione
Norme richiamate
Cassazione, n. 11873/2018
Principio giurisprudenziale che assegna all'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni contestate e richiede che l'Ufficio indichi gli elementi, anche indiziari, a fondamento della propria contestazione
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire prove e motivazioni specifiche: non è sufficiente un'accusa generica; occorrono elementi di fatto e indizi concreti
- Il contribuente non è tenuto a provare l'inesistenza delle contestazioni dell'Ufficio: il suo onere è dimostrare la fonte legittima della detrazione o la sussistenza delle operazioni (es. contratti, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale)
- Se l'Ufficio non indica elementi concreti o non dimostra in modo adeguato l'inesistenza delle operazioni, la contestazione rischia di essere rigettata
- In fase amministrativa e giudiziaria il contribuente dovrebbe raccogliere e conservare prove dirette e indirette (contratti, ordini, conferme d'ordine, bolle, giustificativi di pagamento, estratti conto, comunicazioni con clienti/fornitori) utili a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni
- La valutazione si basa su un bilanciamento probatorio: l'Ufficio mostra gli indizi che giustificano la domanda di accertamento, il contribuente controprova l'origine e la legittimità della ragione fiscale invocata
- Nel dubbio sulla insufficienza probatoria dell'Amministrazione, conviene sollevare specifiche eccezioni processuali e richiedere che siano prodotti gli atti e gli elementi su cui l'Ufficio fonda la propria ricostruzione
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