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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Operazioni inesistenti - Onere probatorio - Contribuente - Amministrazione - Ripartizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l'Ufficio deve provare che le operazioni fatturate non sono state effettivamente poste in essere, indicando gli elementi di fatto e gli indizi sui quali fonda la contestazione; è invece onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, fornendo documenti e prove che attestino la reale esecuzione delle operazioni o la legittimità del diritto vantato

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione contestava la deduzione/detrazione di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti e/o la deducibilità di costi non inerenti; si discuteva quale soggetto fosse gravato dell'onere della prova circa l'effettiva effettuazione delle operazioni fatturate e sulla legittimità della detrazione/deduzione

Norme richiamate

  • Cassazione, n. 11873/2018

    Principio giurisprudenziale che assegna all'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni contestate e richiede che l'Ufficio indichi gli elementi, anche indiziari, a fondamento della propria contestazione

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire prove e motivazioni specifiche: non è sufficiente un'accusa generica; occorrono elementi di fatto e indizi concreti
  • Il contribuente non è tenuto a provare l'inesistenza delle contestazioni dell'Ufficio: il suo onere è dimostrare la fonte legittima della detrazione o la sussistenza delle operazioni (es. contratti, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale)
  • Se l'Ufficio non indica elementi concreti o non dimostra in modo adeguato l'inesistenza delle operazioni, la contestazione rischia di essere rigettata
  • In fase amministrativa e giudiziaria il contribuente dovrebbe raccogliere e conservare prove dirette e indirette (contratti, ordini, conferme d'ordine, bolle, giustificativi di pagamento, estratti conto, comunicazioni con clienti/fornitori) utili a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni
  • La valutazione si basa su un bilanciamento probatorio: l'Ufficio mostra gli indizi che giustificano la domanda di accertamento, il contribuente controprova l'origine e la legittimità della ragione fiscale invocata
  • Nel dubbio sulla insufficienza probatoria dell'Amministrazione, conviene sollevare specifiche eccezioni processuali e richiedere che siano prodotti gli atti e gli elementi su cui l'Ufficio fonda la propria ricostruzione

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