Cassazione Penale, Sentenza n. 28583/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra una condotta di estorsione consumata nel dicembre 1999 e il reato di associazione di stampo mafioso per cui è stato condannato. La Corte territoriale ha ritenuto che l'affiliazione di Pignataro al "clan Muto" risalisse ai primi anni '80 (1980-1981, secondo dichiarazione di un collaborante riportata nella sentenza del 28 maggio 2021 della C.App. Catanzaro), per cui non sussisteva una comune ideazione tra l'associazione mafiosa e la successiva estorsione degli anni '90. La difesa aveva prodotto precedenti decisioni (sentenza di assoluzione della Corte d'Assise d'Appello di Bari del 19/03/1987 e una sentenza del Tribunale di Paola del 2006) che, a suo avviso, attesterebbero una diversa temporalità dell'ingresso nell'associazione e quindi la possibilità della continuazione.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la decisione del giudice dell'esecuzione è saldamente ancorata alle risultanze della sentenza del 28/05/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro, la quale riporta la dichiarazione del collaborante che colloca l'affiliazione tra il 1980 e il 1981. Le produzioni difensive (precedenti assoluzioni o sentenze emesse in contesti diversi o in fasi istruttorie diverse) non sono apparse idonee a dimostrare un travisamento delle risultanze processuali o a mutare la valutazione già compiuta nel titolo esecutivo. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 9 aprile 2025.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione tra più reati è decisiva la prova della "comune ideazione" e della prossimità funzionale/temporale tra i fatti: la mera coincidenza di autore non basta.
- Le valutazioni di fatto contenute in una sentenza divenuta titolo esecutivo (o in decisioni che compongono il medesimo titolo) vincolano il giudice dell'esecuzione e sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo travisamento delle risultanze o errore di diritto evidente.
- Decisioni anteriori di assoluzione o sentenze emesse in contesti processuali diversi o con fasi istruttorie differenti hanno limitato valore dimostrativo se non ricostruiscono compiutamente i medesimi fatti: non sostituiscono automaticamente la valutazione probatoria posta a fondamento di una condanna contenuta nel titolo esecutivo.
- Per impugnare con successo un diniego di riconoscimento della continuazione è necessario offrire elementi nuovi o dimostrare che il giudice ha errato nella valutazione probatoria (ad es. travisamento delle fonti principali), non limitandosi a riprodurre precedenti decisioni incongruenti o non omogenee.
- Chi propone istanza in sede esecutiva deve documentare chiaramente la connessione temporale e la continuità del disegno criminoso; in mancanza, il rigetto comporta anche la condanna alle spese processuali.
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