Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti del titolare di una ditta individuale per gli anni d'imposta 2009-2012, recuperando IRPEF, IRAP e IVA in relazione a tre fatture non correttamente conservate e registrate, a fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e a fatture emesse senza addebito IVA mediante reverse charge che l'Amministrazione riteneva indebitamente applicato in assenza di un contratto di subappalto in forma scritta, oltre a contestazioni sulla regolare tenuta della contabilità. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo, da un lato, applicabile il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973 e, dall'altro, non sufficiente un contratto verbale di subappalto ai fini del reverse charge. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, per asserita decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo in mancanza della produzione in giudizio della denuncia penale; 2) violazione dell'art. 1655 c.c., per avere la CTR escluso l'applicabilità del reverse charge in presenza di un subappalto stipulato oralmente, non essendo il contratto di appalto soggetto a forma scritta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il raddoppio dei termini presupponga soltanto l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari indicati, e non anche la prova della sua effettiva presentazione in giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il contratto di appalto e il subappalto sono contratti a forma libera, quindi anche stipulabili oralmente o per facta concludentia; di conseguenza, ai fini fiscali, non poteva escludersi il regime del reverse charge solo perché mancava un contratto scritto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, non la prova della sua effettiva presentazione in giudizio.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Per l'IVA vale il medesimo principio sul raddoppio dei termini: è sufficiente l'obbligo di denuncia penale, non la produzione della denuncia.
art. 331 c.p.p.
Rileva come fonte dell'obbligo di denuncia penale che legittima il raddoppio dei termini di accertamento.
d.lgs. n. 74/2000
I reati tributari previsti dal decreto sono quelli che, ove astrattamente integrati, consentono l'operatività del raddoppio dei termini.
art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori verso determinate imprese o verso l'appaltatore principale.
art. 1655 c.c.
Il contratto di appalto non è soggetto a forma scritta, potendo essere concluso anche oralmente o per facta concludentia; il subappalto, quale contratto derivato, segue la stessa regola di libertà di forma.
art. 1656 c.c.
L'autorizzazione del committente al subappalto può risultare anche da facta concludentia e serve solo a legittimare il ricorso al subappalto, senza instaurare rapporti diretti tra committente e subappaltatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato con la procedura camerale prevista per la definizione accelerata.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA, non è necessario che in giudizio sia prodotta la denuncia penale: è sufficiente che, in astratto, sussista l'obbligo di presentarla per fatti costituenti reato tributario.
- Il giudice tributario deve verificare l'astratta rilevanza penale dei fatti contestati, mentre non può subordinare la validità del raddoppio alla prova documentale dell'effettivo inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria.
- Il contratto di appalto non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, e può essere concluso anche oralmente o per comportamento concludente.
- Il subappalto, quale contratto derivato dall'appalto, segue in linea generale la stessa disciplina del contratto base quanto alla forma, salvo deroghe espresse.
- Ai fini dell'applicazione del reverse charge nel settore edile, l'esistenza del rapporto di subappalto non può essere esclusa solo per difetto di forma scritta se il rapporto risulti comunque provato secondo le ordinarie regole civilistiche e tributarie.
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