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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05786/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ufficio giudicante)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di un imputato straniero non appartenente all'Unione europea, respinta per difetto dei requisiti di cui agli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. L'opposizione contro il rigetto è stata respinta dal Presidente del Tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per omessa notificazione dell'ordinanza di rigetto al difensore, con pretesa impossibilità di impugnare nel termine di 20 giorni; 2) violazione degli artt. 79, comma 2, 94, comma 2 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002; 3) violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. per mancata considerazione dell'impossibilità di ottenere dall'autorità consolare la certificazione di impossidenza, seguita da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse erroneamente applicato il rito civile, notificando l'impugnazione al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura dello Stato, all'Agenzia delle Entrate e depositandola nella cancelleria civile della Corte di cassazione. Secondo la Corte, nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del rito penale; pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p., nel termine di cui all'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Poiché l'atto non era stato depositato presso la cancelleria competente, è scattata la causa di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la forma dell'opposizione proposta davanti al tribunale

  • art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    indicata tra le norme sui requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dello straniero extra-UE

  • art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    indicata tra le norme sui requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dello straniero extra-UE

  • art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002

    prevede il termine e la forma dell'impugnazione nel procedimento per il patrocinio a spese dello Stato

  • art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    invocato nel ricorso come norma violata in tema di requisiti e documentazione per il beneficio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato per contestare la mancata valutazione dell'impossibilità di ottenere la certificazione consolare

  • art. 582 c.p.p.

    individua la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento come ufficio competente a ricevere l'atto di impugnazione

  • art. 583 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 582 c.p.p. per la presentazione dell'impugnazione nel rito penale

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    sanziona con inammissibilità le impugnazioni non rispettose dei tempi e modi di presentazione

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    norma processuale civile utilizzata erroneamente dal ricorrente per la disciplina dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per l'impugnazione dell'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto, si applicano le regole processuali del rito penale e non quelle del rito civile.
  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.; il deposito presso un ufficio diverso determina inammissibilità.
  • La violazione delle modalità legali di presentazione dell'impugnazione integra causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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