Cassazione Civile, Ordinanza n. 30820/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a tributi riferiti al periodo d'imposta 2000, deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la conseguente prescrizione del credito. In primo grado la CTP aveva dichiarato in parte cessata la materia del contendere e, per il resto, aveva accolto il ricorso. In appello la CTR del Piemonte aveva rigettato l'impugnazione dell'agente della riscossione, ritenendo non provata l'interruzione della prescrizione, affermando l'omessa notificazione della cartella prodromica e applicando alle sanzioni il termine prescrizionale quinquennale. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la cartella prodromica sarebbe stata notificata nel 2005 a un familiare convivente con raccomandata informativa, e l'intimazione sarebbe stata notificata nel 2013, dunque prima del decorso del termine decennale; 2) violazione delle norme sulla motivazione, per non avere la CTR esaminato le difese dell'Amministrazione; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che per le sanzioni, se irrogate contestualmente al tributo, dovesse applicarsi il termine decennale del credito principale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo censurabile la motivazione della CTR sulla ritualità della notifica della cartella prodromica, che costituisce il fatto interruttivo della prescrizione. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR non aveva esaminato il fatto storico della consegna della cartella a familiare convivente presso l'indirizzo del destinatario, né aveva spiegato in modo comprensibile perché la notificazione fosse o meno regolare. Ha considerato infondato il secondo motivo nella parte relativa alla prescrizione delle sanzioni nel termine decennale, ritenendo comprensibile il richiamo della CTR all'art. 2953 c.c. Ha rigettato il terzo motivo, ribadendo che la prescrizione delle sanzioni tributarie resta quinquennale anche quando esse siano contestate contestualmente al tributo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e per il riesame della notificazione della cartella presupposta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo per il giudizio
è la norma invocata per censurare il mancato esame del fatto storico relativo alla notificazione della cartella prodromica
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per la denuncia di vizi della motivazione e della sentenza, ma la censura è ritenuta infondata nella parte concernente la prescrizione decennale delle sanzioni
art. 111, primo comma, Cost.
richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e la necessità di motivazione
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie
art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie
art. 2953 c.c.
la Corte richiama il criterio dell'allungamento delle prescrizioni brevi a seguito di titolo giudiziale, osservando che la CTR ha fatto correttamente riferimento a tale regola nel proprio percorso motivazionale
art. 141, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per affermare che l'ordine logico delle questioni processuali vale anche nel giudizio di legittimità
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per escludere la disciplina ostativa invocata dal controricorrente
art. 2697 c.c.
non è citato espressamente nel corpo motivazionale, ma la controversia ruota anche sulla prova dell'interruzione della prescrizione
art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la Corte ribadisce che la prescrizione delle sanzioni tributarie è quinquennale anche se contestate con il tributo
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito afferma la ritualità o l'irregolarità della notificazione di una cartella o di un atto prodromico, deve indicare in modo chiaro e comprensibile gli elementi fattuali e logici posti a base della conclusione; altrimenti la motivazione è solo apparente.
- Nel giudizio di legittimità, il mancato esame di un fatto storico decisivo sulla notificazione di un atto interruttivo della prescrizione integra vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se quel fatto è stato specificamente allegato e risulta decisivo per l'esito della lite.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione del credito tributario, la ritualità della notificazione della cartella presupposta è un fatto decisivo che deve essere accertato in concreto, inclusa l'eventuale consegna presso l'indirizzo del destinatario a familiare convivente.
- La prescrizione delle sanzioni tributarie resta quinquennale anche quando le sanzioni siano irrogate contestualmente al tributo, non applicandosi automaticamente il termine decennale del credito principale.
- L'eventuale richiamo all'art. 2953 c.c. rileva solo nei casi in cui un termine prescrizionale breve sia 'allungato' per effetto di un titolo giudiziale divenuto definitivo, non per il solo fatto della contestazione congiunta di tributo e sanzioni.
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