Cassazione Penale, Ordinanza n. 11509/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 14 aprile 2025, chiedendone l'annullamento. La Corte di cassazione non affronta il merito dei motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato depositato tardivamente: il deposito è avvenuto il 22 luglio 2025, oltre il termine di 30 giorni decorrente dal deposito della sentenza d'appello, avvenuto il 28 aprile 2025. La Corte conclude quindi che il termine per impugnare era scaduto il 29 maggio 2025 e che il ricorso è inammissibile per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di impugnazione. Richiama la possibilità di decisione de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, non emergendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità, pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
individua il termine di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione, termine considerato perentorio e già spirato al momento del deposito dell'impugnazione.
art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato per indicare il termine di deposito della sentenza d'appello, da cui decorre il termine per l'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la trattazione de plano del ricorso quando l'inammissibilità sia immediatamente rilevabile.
citata quale modifica normativa dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 544, comma 2, c.p.p., e la sua scadenza determina decadenza dal potere di impugnazione.
- Quando l'inammissibilità per tardività è immediatamente rilevabile, la Corte può decidere de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa della parte, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende.
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