Cassazione Civile, Ordinanza n. 38494/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta a ottenere differenze retributive e trattamento di fine rapporto, accolta in primo grado per complessivi euro 49.000,00 e confermata in appello. La società, ormai in liquidazione, ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione o falsa applicazione dell'art. 2310 c.c., contestando la ritenuta idoneità della notifica dell'atto al liquidatore della società. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la notificazione fosse viziata e che non potesse operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo; tuttavia non ha fornito elementi specifici idonei a scardinare l'accertamento della Corte d'appello secondo cui la notifica era stata eseguita nelle mani del liquidatore, legale rappresentante della società in liquidazione, e che comunque la successiva costituzione in giudizio aveva sanato ogni eventuale nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una notificazione nulla e non inesistente, la costituzione della parte interessata sani il vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Inoltre, ha rilevato che il motivo era privo di specificità ex art. 366 c.p.c. perché non indicava elementi concreti per smentire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla notifica al liquidatore. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2310 c.c.
La censura della ricorrente era formulata come violazione di questa norma, ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso profilo della sanatoria della notifica e dell'assenza di specificità del ricorso; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione oltre il richiamo al suo invocato ambito.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, come avviene se la parte destinataria si costituisce in giudizio; solo la notificazione inesistente non è suscettibile di sanatoria.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali; è inammissibile se non indica elementi concreti idonei a contestare l'accertamento di fatto posto a base della decisione impugnata.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1-bis dell'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del meccanismo di aumento del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce in giudizio; la sanatoria non opera soltanto in caso di notificazione inesistente.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito senza fornire specifiche allegazioni e produzioni contrarie.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: la mera contestazione apodittica dell'accertamento di merito non è idonea a superare la decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere tenuto all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →