Cassazione Penale, Sentenza n. 42884/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2022 che aveva applicato la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) cumulando più condanne: sentenza GIP Tribunale di Nola riformata dalla Corte d'appello di Napoli (29/01/2021, irrevocabile 16/03/2021) e sentenza GIP Tribunale di Napoli confermata dalla Corte d'appello (21/06/2021, irrevocabile 03/11/2021). Il ricorrente ha denunciato carenza/insufficienza di motivazione rispetto agli aumenti di pena operati per i reati satellite, evidenziando in particolare la sproporzione tra un aumento di 4 anni e €500 per la sottrazione di un borsello (capo a) della sentenza sub a)) e un aumento di 1 anno e €500 per l'impossessamento di una motocicletta di maggior valore (capo b) della stessa sentenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio derivante dalla continuazione. Ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione inadeguata perché non ha spiegato, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., la quantificazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite e ha superato gli aumenti già fissati dal giudice della cognizione (violazione del principio delle Sezioni Unite Nocerino). L'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e la causa è stata rinviata per nuovo esame al GIP del Tribunale di Napoli, da assegnare a diverso giudice, che dovrà rideterminare la pena rispettando i principi richiamati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sulla applicazione della continuazione dal giudice dell'esecuzione per reati con medesimo disegno criminoso; base procedurale per il cumulo e la rideterminazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri di determinazione della pena (oggettivi e soggettivi); il giudice deve indicare quali criteri ha ritenuto rilevanti quando motiva aumenti o discostamenti dal minimo edittale.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio che il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nella continuazione.
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 (Taurasi)
Quando la pena è vicina al minimo edittale una motivazione sintetica può essere sufficiente; maggiore è lo scostamento dal minimo, maggiore deve essere la specificità della motivazione.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 (Bonarrigo)
Più il giudice si discosta dal minimo edittale, più è tenuto a specificare i criteri di cui all'art. 133 c.p. utilizzati per giustificare tale scelta.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
In materia di continuazione l'obbligo motivazionale è più stringente quando la pena per il reato satellite coincide con o supera il minimo edittale.
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 03/07/2013
sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013
Principio che, in caso di rinvio per nuova valutazione, il giudizio debba essere assegnato a diverso magistrato per garantire terzietà.
Massime di principio
- Nel determinare la pena per reato continuato il giudice deve quantificare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, richiamando e specificando i criteri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti.
- Se l'aumento di pena per un reato satellite è prossimo o inferiore al minimo edittale la motivazione può essere più sintetica; se l'aumento coincide o supera il minimo, o è sproporzionato rispetto ad altri reati simili, la motivazione deve essere dettagliata.
- Il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi rispetto a quanto già fissato dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile: le determinazioni di merito vincolano la fase esecutiva.
- Disparità di trattamento fra reati analoghi (es. maggiore aumento per un fatto di minor valore) richiede specifica giustificazione fondata sui criteri di legge; l'assenza di tale giustificazione può comportare annullamento e rinvio.
- In caso di annullamento parziale relativo alla determinazione della pena per continuazione, il nuovo esame deve essere svolto da diverso giudice per assicurare imparzialità.
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