Cassazione Civile, Ordinanza n. 27390/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di tre crediti: uno per rimborso di anticipazioni effettuate su distinte contabili riepilogative, uno per rimborso di un finanziamento "Arcobaleno 4-bis" da essa direttamente erogato e uno per rimborso di un ulteriore finanziamento "Arcobaleno 4-bis" erogato da altra società e ceduto alla ricorrente. Dopo il rigetto dell’opposizione allo stato passivo da parte del Tribunale, la società aveva proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile con ordinanza n. 1075/2021 perché ritenuto diretto a una nuova valutazione del materiale probatorio e privo di specificità. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente ha sostenuto che la Corte avesse travisato la reale portata del motivo di cassazione: non una censura sul merito delle prove, ma questioni di legittimità sulla corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali in tema di valutazione probatoria; inoltre ha contestato il richiamo al principio di autosufficienza, sostenendo che non fosse necessario trascrivere integralmente tutti i documenti del processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta nell’ordinanza impugnata circa la natura delle censure originarie e l’applicazione del principio di autosufficienza. Poiché l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile di un fatto decisivo, e non consente di rimettere in discussione valutazioni, interpretazioni o giudizi di diritto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come norma che disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ma non consente di trasformare il rimedio in un nuovo giudizio di legittimità sul merito delle censure già esaminate
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti; non ricorrono errore di fatto quando si contestano valutazioni, interpretazioni o giudizi di diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per errori meramente percettivi, consistenti nella supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che risulti in modo incontestabile dagli atti; è esclusa quando la censura riguardi la valutazione giuridica o la lettura delle risultanze processuali.
- Non può essere prospettato come errore revocatorio il vizio che in realtà investe l’asserita errata interpretazione dei motivi di ricorso per cassazione o la supposta errata qualificazione delle doglianze come dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
- L’errore revocatorio non ricorre neppure quando si contesti l’applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché tale contestazione attiene a una questione di diritto e non a una falsa percezione di fatti processuali.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per riesaminare il compendio probatorio, essendo riservato al controllo di coerenza logico-formale e di legittimità della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27339/2022 del 19/09/2022
- ordinanza_civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27340/2022 del 19/09/2022
- ordinanza_civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27341/2022 del 19/09/2022
- ordinanza_civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27343/2022 del 19/09/2022
- ordinanza_civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27344/2022 del 19/09/2022
- ordinanza_civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27345/2022 del 19/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →