Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14873/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., - del diniego parziale all'ostensione degli atti opposto dal Convitto Nazionale 'Vittorio Emanuele II' di Roma con note prot. del 17/04/2026 e del 22/04/2026.

Giustizia amministrativa202605755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti opposto con note del 17 e 22 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di un incarico di supplenza presso l'istituto, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il parziale diniego relativo a due istanze di accesso. Ha chiesto documentazione riguardante il registro elettronico delle lezioni e delle attività svolte nel maggio 2025, l'eventuale ordine di servizio e la relazione istruttoria relativi all'affiancamento di un altro docente, la circolare n. 154 del 9 dicembre 2024 e la prova della sua comunicazione individuale, nonché dati e report SIDI/NoiPA relativi alla gestione e autorizzazione dei flussi stipendiali delle supplenze brevi nel periodo febbraio-aprile 2025. Ha inoltre richiesto annotazioni del registro elettronico, verbali e note relativi a incontri con le famiglie e informazioni di protocollazione. L'accesso era motivato dall'esigenza di tutelare la dignità professionale, l'autonomia didattica e i diritti patrimoniali, verificando possibili condotte discriminatorie dell'istituto in materia di pagamenti, comunicazioni e affiancamento. L'amministrazione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per mancata individuazione delle censure e ha sostenuto di avere fornito tutta la documentazione esistente e pertinente, non essendo ammissibile un controllo generalizzato dell'operato amministrativo.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall'eccezione preliminare e ha rigettato il ricorso nel merito. Ha ritenuto che l'amministrazione avesse consegnato i documenti presenti nella propria disponibilità e parametrati all'interesse ostensivo dichiarato. Quanto alla circolare n. 154/2024, la prova della pubblicazione soddisfaceva la richiesta di accesso; la mancata prova della presa visione o della ricezione individuale riguardava le modalità concrete di comunicazione dell'atto e non costituiva un vizio del riscontro ostensivo, esulando dal giudizio ex art. 116 c.p.a. Quanto al registro elettronico e all'affiancamento, l'istituto aveva prodotto il registro integrale e le comunicazioni pubblicate nella bacheca, rappresentando l'inesistenza dell'ulteriore documentazione richiesta, compreso l'ordine di servizio. Quanto ai flussi SIDI/NoiPA, il giudice ha rilevato che la richiesta di estrazione dei log relativi a tutte le supplenze implicava l'individuazione e l'elaborazione di un insieme ampio e complesso di dati, mentre l'amministrazione aveva ricostruito la posizione del ricorrente e fornito i report e le spiegazioni disponibili. Il diritto di accesso riguarda documenti già esistenti e non impone la creazione o l'elaborazione di documenti non presenti nell'archivio; la pretesa di log idonei a dimostrare una discriminazione avrebbe integrato un sindacato esplorativo sull'operato dell'amministrazione, estraneo all'art. 22 della l. 241/1990. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    annullamento ai sensi dell’art. 116 del c.p.a.

    Il giudizio è stato proposto contro il diniego o il differimento dell'accesso; il TAR ha verificato la completezza e legittimità del riscontro senza estendere il giudizio alle modalità sostanziali di comunicazione dell'atto amministrativo.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    il diritto di accesso ha ad oggetto documenti esistenti

    Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi già esistenti e detenuti dall'amministrazione; non impone attività di elaborazione, estrazione complessa o creazione di nuovi documenti.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    inammissibilità di accessi preordinati ad un controllo generalizzato dell'operato della p.a.

    La richiesta non può trasformarsi in uno strumento di controllo esplorativo e generalizzato sull'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 ha per oggetto documenti amministrativi esistenti e detenuti dall'amministrazione; non può imporre la creazione di documenti nuovi né un'attività di elaborazione o ricostruzione dei dati non già incorporati in documenti ostensibili.
  • Una richiesta di estrazione di log o report relativi a una pluralità indeterminata di posizioni, finalizzata a verificare ipotesi di disparità di trattamento, è inammissibile quando richieda un'attività complessa di ricerca ed elaborazione e si risolva in un controllo esplorativo e generalizzato sull'operato dell'amministrazione.
  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice verifica l'adempimento dell'obbligo di ostensione e la legittimità del diniego o del parziale riscontro; non può essere utilizzato per contestare, in via autonoma, le modalità sostanziali con cui l'amministrazione ha comunicato o pubblicato il documento oggetto dell'accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.