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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34619/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che, riformando il primo grado, aveva rideterminato la pena per i reati contestati (artt. 640, comma 2, n. 2-bis; 629, comma 2, in riferimento all'art. 628, comma 3-quinques), uniti per continuazione. Con due motivi censurava: (1) l'erronea qualificazione giuridica del fatto al capo 3) — contestando la qualificazione come estorsione anziché truffa aggravata, sostenendo che non vi fosse minaccia ma solo una condotta truffaldina reiterata; (2) il vizio di motivazione in ordine al mantenimento della recidiva (specifica e reiterata) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché i precedenti penali richiamati erano risalenti, definiti con sospensione condizionale della pena e non dimostrativi di perdurante inclinazione a delinquere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla qualificazione del fatto (estorsione vs truffa) la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello abbia correttamente evidenziato la presenza di una minaccia reale e riconducibile all'agente: il nuovo accesso percepito come minaccioso, la ferma opposizione all'invito di allontanarsi e la consegna di ulteriore denaro da parte delle vittime anziane dimostrano la coartazione della volontà e la scelta in alternativa tra subire lo spossessamento o il danno minacciato, configurando pertanto l'estorsione. Quanto alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto le censure riproduttive e non sufficientemente specifiche; ha inoltre confermato che precedenti condanne con sospensione condizionale e non menzione non impediscono di valutare la recidiva e il disvalore complessivo, specie alla luce della pluralità e gravità dei reati attuali. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.

    Norma sulla truffa aggravata; richiamata dal ricorrente come possibile fattispecie applicabile, ma la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che i fatti fossero invece configurativi di estorsione.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Dispositivo penale relativo all'estorsione aggravata; applicata dalla corte di merito in relazione al capo 3) in quanto la condotta dell'imputato ha determinato una coartazione della volontà delle vittime mediante minaccia riconducibile all'agente.

  • art. 628, comma 3-quinques, cod. pen.

    Richiamato come riferimento normativo collegato ai capi di imputazione (aggravante/condizione di maggiore disvalore), integrato nella lettura complessiva dei reati contestati.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto tali motivi riproduttivi e non specifici, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 62-bis, art. 99 e art. 133 cod. pen.

    Norme relative alla recidiva e al regime delle circostanze (quantificazione e modulazione della pena); utilizzate nella valutazione della Corte d'appello sulla presenza di recidiva specifica e sul diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 163 e ss. cod. pen.

    Riguardano la sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che la concessione di tali benefici in precedenti procedimenti non esclude la valutazione della recidiva nel giudizio attuale.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sulla non menzione nel certificato del casellario giudiziale; la Corte evidenzia che la non menzione non impedisce di valutare i precedenti ai fini della recidiva e del giudizio di gravità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Cass. Sez. 2, 17/07/2020, Bevilacqua

    Giurisprudenza richiamata per il criterio distintivo tra estorsione e truffa 'vessatoria': la distinzione si fonda sull'atteggiarsi del pericolo prospettato (se attribuibile all'agente e coartante la volontà -> estorsione; se prospettato come evento possibile e non direttamente riconducibile all'agente -> truffa).

  • Cass. Sez. 4, 07/07/2016, Ruci

    Giurisprudenza richiamata sul requisito di specificità dei motivi in cassazione: i motivi devono documentare il vizio con autonoma e specifica argomentazione confrontandosi concretamente con la motivazione impugnata.

  • Cass. Sez. 4, 08/06/2022, Guarnieri

    Principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi di segno positivo; il giudice non è tenuto a considerare ogni singolo elemento favorevole purché motivi quelli ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Distinzione estorsione vs truffa: l'estorsione è configurata quando l'autore prospetta un pericolo reale e riconducibile a sé, ponendo la vittima nell'alternativa ineluttabile tra subire lo spossessamento richiesto dall'agente o il danno minacciato; la truffa si ha quando la vittima è indotta in errore su fatti producendo un comportamento soggettivo senza minaccia riconducibile all'agente.
  • La presenza di accessi minacciosi, la resistenza delle vittime e la consegna del denaro per ottenere la cessazione della condotta rafforzano l'interpretazione di estorsione rispetto a una mera truffa.
  • Precedenti penali anche definiti con sospensione condizionale della pena e con non menzione possono comunque influenzare la valutazione della recidiva e della pericolosità attuale dell'imputato; la decisione è rimessa al giudice di merito purché adeguatamente motivata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice indica l'assenza di elementi di segno positivo o se valorizza elementi negativi ritenuti decisivi (gravità del fatto, vulnerabilità delle vittime, pluralità dei reati, recidiva).
  • In Cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive delle questioni già esaminate in appello: è richiesta specificità e confronto diretto con la motivazione impugnata per ogni deduzione di illegittimità.
  • Ricorso inammissibile comporta, oltre al rigetto, conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) e l'obbligo di rifondere le spese delle parti civili, per cui va valutata la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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