Cassazione Civile, Ordinanza n. 27928/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società bancaria, quale successore di una precedente realtà bancaria che aveva acquisito l'azienda e i relativi beni e diritti di una cassa rurale, chiedeva il rimborso di un credito d'imposta IRPEG risultante dalla dichiarazione dei redditi del 1983 della società originaria. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contenzioso era stato accolto in primo grado e rigettato in appello. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al richiedente provare integralmente la fondatezza della pretesa restitutoria. In particolare, l'Ufficio contestava che la banca non avesse indicato il titolo e l'oggetto del credito ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e non avesse prodotto, insieme all'istanza, i versamenti relativi alle ritenute d'acconto, impedendo così la verifica dell'esistenza del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che, nei casi di crediti d'imposta ceduti in occasione di cessione d'azienda, la disciplina speciale dell'art. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973, coordinata con l'art. 2559 c.c., rende applicabili le regole sulla cessione dei crediti aziendali e non impone, per l'opponibilità al Fisco, gli adempimenti formali invocati dall'Ufficio ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che gli adempimenti previsti dalla disciplina di settore erano stati eseguiti e che la titolarità del credito risultava anche da un contenzioso parallelo già definito. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come regola sull'onere della prova, ma ritenuto non violato perché la controversia era governata da una disciplina speciale sulla cessione dell'azienda e dei relativi crediti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"Cessione dei crediti di imposta"
prevede l'applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso, ma la Corte ne circoscrive l'ambito ai casi in cui la cessione del credito sia oggetto del negozio e non mero effetto della cessione d'azienda.
artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamati dall'art. 43-bis per requisiti di forma e notifica della cessione del credito verso lo Stato; la Corte esclude che fossero applicabili autonomamente al caso di cessione d'azienda.
art. 2559 c.c.
"la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese"
in caso di cessione d'azienda, il trasferimento dei crediti relativi all'azienda opera ex lege e diventa efficace verso i terzi con l'iscrizione nel registro delle imprese, senza necessità di notifica ex art. 69 R.D. n. 2440/1923.
art. 26 d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481
richiamato come disciplina speciale della cessione di azienda bancaria e dei relativi adempimenti di opponibilità, ritenuti dalla CTR adempiuti nel caso concreto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In caso di cessione d'azienda, i crediti relativi all'azienda trasferita si trasferiscono per effetto della legge; pertanto non è necessario un autonomo atto di cessione del singolo credito né la notifica prevista per la cessione ordinaria del credito verso lo Stato.
- L'art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 e il rinvio agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 operano quando la cessione del credito d'imposta costituisce l'oggetto del negozio, non quando il passaggio del credito è un mero effetto della cessione d'azienda.
- In presenza di una cessione d'azienda bancaria, la disciplina speciale di settore e gli adempimenti di pubblicità/opponibilità previsti dalla normativa applicabile prevalgono sulle formalità generali della cessione dei crediti d'imposta.
- Il contribuente che agisce per il rimborso non è tenuto a provare l'adempimento delle formalità non pertinenti alla fattispecie concreta, se la Corte qualifica il trasferimento del credito come effetto legale della cessione d'azienda e risulta accertato il compimento degli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale.
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