Sentenza n. 1690/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “– della determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona del Comune di Beinasco 11 novembre 2025 n. 518, comunicata in pari data mediante pubblicazione sulla piattaforma Traspare, che ha escluso l’offerta della Viarengo srl dalla procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Beinasco e Borgaretto e ha aggiudicato la concessione stessa alla società Berlor General Contractor srl; – della determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona del Comune di Beinasco 17 ottobre 2025 n. 30 di nomina della Commissione giudicatrice; – di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi; nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con espressa disponibilità al subentro”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per mancato raggiungimento della soglia minima dell'offerta tecnica, aggiudicazione della concessione ad altra impresa e nomina della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per la concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, l'aggiudicazione alla controinteressata e la nomina della commissione giudicatrice, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Con il primo motivo ha contestato il punteggio attribuito all'offerta tecnica, deducendo errori nell'applicazione dei criteri non discrezionali relativi alla presenza di modulistica in formato PDF sul sito internet, alla pluralità delle modalità di pagamento e alle modalità di invio della bolletta, nonché errori o illogicità nelle valutazioni discrezionali relative alla chiarezza delle indicazioni per l'attivazione del servizio, alle modalità di gestione e alle migliorie, e al piano di controlli e manutenzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare, sostenendo che un componente della commissione fosse privo di adeguata competenza ed esperienza, in ragione del percorso di studi e dell'esperienza professionale ritenuti non pertinenti. Con il terzo motivo ha contestato, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del d.lgs. 36/2023, il possesso da parte dell'aggiudicataria del requisito di idoneità professionale, sostenendo che le attività risultanti dal registro delle imprese non fossero pertinenti al servizio oggetto della concessione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla modulistica PDF, poiché la ricorrente non ha provato che il file fosse presente sul sito al momento della gara; inoltre, il punto controverso non avrebbe comunque inciso sull'esito. È stata ritenuta legittima la valutazione delle modalità di pagamento: il bonifico su conto bancario e quello su conto postale sono stati considerati sostanzialmente equivalenti, mentre il pagamento con carta di credito online e quello effettuato presso l'addetto costituiscono modalità diverse dal punto di vista dell'utente; analogamente, il bonifico e l'addebito diretto RID sono modalità differenti. La censura sulle modalità di invio della bolletta è stata ritenuta fondata solo quanto alla mancata valutazione del promemoria telefonico, espressamente previsto dal disciplinare come servizio aggiuntivo, ma non decisiva e comunque non idonea a modificare l'esito della gara. Le contestazioni sui criteri qualitativi sono state respinte perché la valutazione delle offerte tecniche rientra nell'ampia discrezionalità tecnica della commissione e non sono stati dimostrati errori macroscopici, illogicità manifeste o abnormità. In particolare, la commissione poteva valorizzare la chiarezza e la fruibilità delle informazioni, la strutturazione concreta delle modalità di gestione e la specificità del piano di manutenzione, senza che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il secondo motivo è stato respinto: la competenza dei commissari deve essere valutata complessivamente, con riferimento ad aree tematiche omogenee, senza necessità di una perfetta corrispondenza con ogni singola prestazione o di uno specifico titolo di studio. Nel caso concreto, il percorso economico-contabile, l'esperienza maturata presso il Comune, anche in procedure di gara, le competenze degli altri componenti e la non particolare complessità tecnica del servizio erano sufficienti a garantire la competenza dell'organo collegiale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggiudicataria avrebbe favorito la seconda classificata e non la ricorrente, terza dopo l'esclusione, senza che fossero stati dedotti vizi idonei a travolgere l'intera procedura. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato nel merito: l'iscrizione camerale deve riguardare un'attività pertinente, anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, secondo una valutazione globale e non atomistica. Le attività dell'aggiudicataria relative agli impianti elettrici, all'illuminazione pubblica e cimiteriale, alle lampade votive e alla manutenzione delle aree cimiteriali sono state ritenute pertinenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, in favore del Comune; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Applicazione del rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.
art. 49 c.p.a.
Disposizione posta a fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria in posizioni suscettibili di essere direttamente incise dall'eventuale accoglimento.
art. 93 d.lgs. 36/2023
La competenza e l'esperienza dei commissari devono essere valutate complessivamente, con riferimento ad aree tematiche omogenee e alla competenza dell'organo collegiale, senza necessità di una corrispondenza rigida tra singolo commissario e specifiche prestazioni dell'appalto.
art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023
Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto…
Il requisito di idoneità professionale richiede una pertinenza globale e complessiva tra l'attività iscritta nel registro e l'oggetto dell'affidamento, non una perfetta coincidenza; esso serve a verificare la professionalità coerente dell'impresa e non può trasformarsi in un requisito di capacità tecnica e professionale.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura di aggiudicazione.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato nel provvedimento di aggiudicazione.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, la valutazione delle offerte tecniche esprime discrezionalità tecnica della commissione e non è sostituibile dal giudice amministrativo; le censure sono ammissibili solo se dimostrano errori macroscopici, travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza o abnormità della valutazione.
- Quando il disciplinare prevede criteri di valutazione riferiti alle modalità offerte all'utente, la diversità delle prestazioni deve essere apprezzata dal punto di vista concreto dell'utente: modalità formalmente riconducibili allo stesso strumento possono essere autonome se comportano modalità operative e utilità differenti, mentre non lo sono se cambia soltanto la tipologia del conto di destinazione o provenienza.
- Se il disciplinare include espressamente un servizio aggiuntivo tra gli elementi valutabili, la commissione deve prenderlo in considerazione; tuttavia, la mancata valutazione determina l'illegittimità rilevante ai fini dell'annullamento soltanto se può incidere concretamente sul risultato della gara.
- La competenza della commissione giudicatrice deve essere valutata in termini complessivi e sostanziali, con riferimento ad aree tematiche omogenee e alla professionalità dell'organo collegiale; non è richiesta una rigida corrispondenza tra il titolo di studio o l'esperienza di ciascun commissario e ogni singola prestazione oggetto dell'appalto.
- Il requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 100, comma 3, del d.lgs. 36/2023 è soddisfatto quando l'attività risultante dal registro delle imprese è globalmente pertinente all'oggetto dell'affidamento, anche senza coincidenza perfetta; la valutazione deve essere complessiva e non atomistica e non può sovrapporsi ai requisiti di capacità tecnica e professionale.
- È inammissibile per carenza di interesse la censura proposta da un concorrente collocato in posizione non utile quando l'eventuale esclusione dell'aggiudicatario determinerebbe soltanto lo scorrimento a favore di altro concorrente, senza produrre una concreta utilità per il ricorrente né evidenziare vizi generalizzati idonei a travolgere l'intera gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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