Sentenza n. 592/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento della determina n. settore 187 del 19 maggio 2025 (prot. n. 13176 del 19.5.2025), notificata con nota pec del 20 maggio 2025, avente ad oggetto “DETERMINA DIRIGENZIALE N. 114 DEL 01.04.2025 DI IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. 1537 EX 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ERRATA CORRIGE”; ove e per quanto occorra, della determina n. settore 114 del 1° aprile 2025, notificata in allegato alla delibera di cui sopra e avente ad oggetto “DETERMINA DI IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. 1537 EX 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001”; nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale che, in asserita errata corrige della precedente determina, disponeva la riduzione della superficie del terreno acquisita ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina n. 187 del 19 maggio 2025 e, ove occorrente, la determina n. 114 del 1° aprile 2025, entrambe relative all'impegno di spesa connesso all'acquisizione sanante di un terreno già occupato senza titolo. Hanno dedotto l'incompetenza del Responsabile della 4ª Area, sostenendo che la modifica dei limiti oggettivi dell'acquisizione spettasse al Consiglio comunale, organo che aveva deliberato l'acquisizione dell'intero fondo e aveva attribuito al responsabile soltanto gli aspetti indennitari. Hanno inoltre contestato che la determina impugnata fosse una mera correzione materiale, poiché avrebbe introdotto una nuova decisione, riducendo la superficie acquisita e modificando l'oggetto dell'acquisizione. È stata infine dedotta l'illegittimità derivata dell'atto per gli stessi vizi di motivazione già denunciati contro la delibera consiliare presupposta, in particolare per l'assenza di una motivazione concreta e attuale sull'interesse pubblico prevalente all'acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina n. 187 del 19 maggio 2025. Il giudice ha rilevato che, nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1970/2026, aveva accolto l'appello contro la precedente sentenza del TAR n. 791/2025 e aveva annullato la delibera consiliare n. 15/2025, fondamento dell'atto qui impugnato. Il Consiglio di Stato aveva riscontrato la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, poiché l'amministrazione non aveva esplicitato nella motivazione il piano di dismissione, l'eventuale aggiudicazione a terzi e l'economicità della scelta, né aveva svolto un effettivo bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato. Il riferimento al piano di riequilibrio economico-finanziario, formulato soltanto dalla difesa comunale in giudizio, era stato ritenuto motivazione postuma non ammissibile. Il TAR ha quindi affermato che l'annullamento dell'atto presupposto travolge anche la determina impugnata, affetta in via derivata dal medesimo vizio di motivazione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
interesse pubblico all'acquisizione del terreno occupato
L'acquisizione sanante richiede una motivazione concreta e riferita allo specifico immobile sull'attualità e prevalenza dell'interesse pubblico, non essendo sufficiente il generico richiamo alla regolarizzazione della titolarità o alla cessazione dell'illecito permanente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rappresentare le ragioni effettive e integrali della scelta amministrativa, comprese, quando rilevanti, la funzionalizzazione alla dismissione del bene, l'aggiudicazione a terzi e l'economicità dell'operazione; tali ragioni non possono essere introdotte per la prima volta dalla difesa in giudizio.
art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
La disposizione è richiamata negli atti impugnati quale base del riconoscimento e dell'impegno di spesa relativo al debito fuori bilancio, ma la decisione concentra l'illegittimità sulla motivazione dell'acquisizione sanante.
Massime di principio
- L'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 richiede una motivazione concreta, attuale e riferita al singolo bene, nella quale l'amministrazione espliciti il prevalente interesse pubblico all'acquisizione e svolga un effettivo bilanciamento con l'interesse del proprietario alla restituzione.
- Nel motivare un'acquisizione sanante, l'amministrazione deve rappresentare tutte le ragioni reali della scelta, inclusi il piano di dismissione, l'eventuale successiva alienazione a terzi e l'economicità dell'operazione, ove tali elementi incidano sulla valutazione dell'interesse pubblico.
- Le ragioni giustificative del provvedimento non possono essere integrate per la prima volta nel giudizio mediante gli scritti difensivi dell'amministrazione; il riferimento processuale a un piano di riequilibrio economico-finanziario costituisce motivazione postuma se non esposto nel procedimento e nell'atto.
- L'annullamento dell'atto presupposto travolge, per illegittimità derivata, gli atti consequenziali che trovano in esso il proprio fondamento.
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