Cassazione Civile, Ordinanza n. 06175/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. come richiamato nel testo, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia si era costituita solo per l'eventuale udienza, e ha negato l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione di imposte di registro e ipotecaria emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione, ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, di una sequenza di operazioni come cessione di un terreno agricolo: un soggetto aveva costituito una società agricola conferendo il terreno e, successivamente, le quote della società erano state cedute a una terza società. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che l'insieme degli atti, tra loro collegati soggettivamente e oggettivamente e realizzati in un breve lasso di tempo, consentisse di valorizzare la causa reale dell'operazione rispetto all'assetto cartolare. Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 20 d.P.R. n. 131/1986 e 2697 c.c., sostenendo che spettasse all'amministrazione provare un disegno elusivo e che la riqualificazione non potesse avvenire sulla base di elementi extratestuali e di atti collegati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla sussistenza di valide ragioni economiche; 3) omesso esame di fatti decisivi dai quali sarebbe emersa la giustificazione economica dell'operazione. Nel frattempo i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, dando atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi da parte dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
norma richiamata dai ricorrenti e dal giudice di merito in tema di riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro; la decisione finale non ne affronta il merito, limitandosi a dichiarare l'estinzione per rinuncia.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova in tema di presunta operazione elusiva; nessuna valutazione di merito è svolta per effetto della rinuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del secondo motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato come parametro del terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi.
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso è stata dichiarata dai ricorrenti ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto la rinuncia rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
richiamato per affermare che la rinuncia, se rituale, comporta la pronuncia di estinzione del processo di cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)
richiamato in relazione alla nuova formulazione dell'art. 390, comma 3, c.p.c., applicata dalla Corte al deposito dell'atto di rinuncia.
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 6, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)
richiamato per la disciplina transitoria/di applicazione della nuova formulazione dell'art. 390, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'introduzione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e compiuta nel rispetto delle forme previste, determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di accettazione della controparte.
- Se il ricorrente rinuncia validamente al ricorso, la Corte non decide sul merito delle censure e non valuta i motivi dedotti.
- La rinuncia al ricorso esclude, in linea di principio, la condanna al raddoppio del contributo unificato, perché tale effetto è previsto per l'ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non per l'estinzione del giudizio.
- Quando la parte resistente si costituisce solo per partecipare a un'eventuale udienza di discussione, la Corte può non pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.
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