Cassazione Penale, Sentenza n. 3164/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di associazione a delinquere e ricettazione, deducendo violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione circa il riconoscimento delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura. Si contestava che la partecipazione all'associazione fosse indeterminata quanto a luogo e modalità e che la misura fosse sproporzionata e inidonea a prevenire il pericolo di reiterazione. In subordine si censurava l'ammissibilità del ricorso sostenendo che si trattava di una mera rivalutazione del materiale probatorio senza indicare vizi logici decisivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse fornito motivazione esaustiva sulla sussistenza del pericolo cautelare e sulla proporzionalità della misura: il pericolo è stato desunto dalle modalità della condotta, dalla personalità dell'imputato (biografia criminale e condotta contestata) e dall'esistenza di un accordo criminoso con legami familiari che rendono attuale il rischio di ricostituzione; gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono stati considerati idonei a prevenire la reiterazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma citata per indicare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto; qui utilizzata come richiamo alla forma del procedimento e alla regolarità dell'istruttoria scritta
art. 275 cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'impugnante per ipotetica violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non sono emersi vizi logici manifesti nella motivazione del Tribunale sul riconoscimento delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente
Massime di principio
- Un provvedimento cautelare correttamente motivato sulla sussistenza del pericolo e sulla proporzionalità della misura è difficilmente annullabile in Cassazione se l'impugnazione si limita a chiedere una rivalutazione del merito probatorio.
- La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi sia sulla biografia criminale dell'indagato sia sulle modalità della condotta contestata; legami familiari o accordi criminosi possono rafforzare la valutazione della pericolosità attuale.
- La misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico può essere considerata proporzionata quando è idonea a limitare la libertà di movimento e scongiurare il rischio di recidiva, purché il giudice fornisca una motivazione adeguata in tal senso.
- In sede di impugnazione in Cassazione, sono inammissibili i ricorsi che non indicano vizi logici manifesti e decisivi del provvedimento impugnato ma si risolvono nella mera diversa valutazione della prova.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e ammenda alla Cassa delle ammende).
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