Sentenza n. 2497/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei tempi iniziali, della sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 5059/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato per mancata impugnazione. L’amministrazione si è costituita sostenendo di avere adempiuto mediante un accredito effettuato il 15 dicembre 2025 sul borsellino elettronico dell’interessata, ma senza fornire prova dell’avvenuto adempimento prima dell’instaurazione del giudizio. La ricorrente ha poi rappresentato che la comunicazione ufficiale dell’effettivo accredito era intervenuta soltanto il 3 febbraio 2026, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione non aveva comprovato il soddisfacimento della pretesa prima dell’instaurazione del giudizio e che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., era incontestato che l’adempimento fosse intervenuto successivamente. Poiché la pretesa azionata era stata soddisfatta nel corso del giudizio, non residuava interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione del giudicato.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha valorizzato il fatto incontestato che il soddisfacimento della pretesa fosse intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, traendone la conseguenza della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione soddisfa la pretesa azionata dopo l’instaurazione del giudizio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere quando non residui alcun interesse alla prosecuzione.
- L’amministrazione che eccepisce l’avvenuto adempimento deve fornire prova del soddisfacimento della pretesa; la mera allegazione dell’adempimento non è sufficiente.
- Quando l’adempimento interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude che il giudizio sia stato necessario, pur determinando la cessazione della materia del contendere.
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