Cassazione Penale, Sentenza n. 18415/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal PM, deducendo violazione di legge ex art.606 lett. b) c.p.p. con riferimento all'art.253 c.p.p. per carenza di motivazione sui presupposti giustificativi del sequestro probatorio, in particolare sull'assenza del fumus boni iuris e sulla mancata identificazione del reato presupposto o delle tracce che lo colleghino al materiale sequestrato.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Rigetta il motivo ritenendo che, nel caso di sequestro probatorio, la motivazione richiesta può essere più esauriente in termini 'esplorativi' o 'orientativi' dato il carattere preliminare e funzionale degli accertamenti. La Corte richiamando giurisprudenza distinguente tra sequestro preventivo e probatorio, ritiene che il provvedimento impugnato contenga gli elementi minimi necessari: indicazione della fattispecie richiamata (art.648 c.p.), data/luogo, finalità investigative e indizi concreti posti a base del fumus (entità del denaro, ora del rinvenimento, precedenti specifici, assenza di giustificazioni, reazione dell'indagato). Pertanto il vizio dedotto non integra violazione di legge; il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di procedimento e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.606 lett. b) c.p.p.
art.606, lett. b), codice di procedura penale
Individua il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non configurasse tale violazione perché la motivazione del sequestro probatorio era sufficiente
art.253 c.p.p.
art.253 codice di procedura penale
Norma richiamata in relazione ai presupposti del sequestro; la censura riguardava la carenza di motivazione sui presupposti giustificativi, ma la Corte ha distinto tra sequestro preventivo e probatorio, ritenendo che per il probatorio bastino elementi indicativi e di collegamento alle finalità investigative
art.648 c.p.
Fattispecie penale richiamata nel decreto di sequestro (ricettazione/reato presunto); la Corte ha ritenuto adeguato il richiamo normativo unitamente alle ragioni investigative indicate
art.616 c.p.p.
art.616 codice di procedura penale
Norma che regola le conseguenze per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda equitativamente fissata
art.23 co.8 d.l. 137/2020
art.23, comma 8, decreto-legge n.137/2020
Richiamato in ordine alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; contestualizza la procedura seguita
Massime di principio
- Distinguere sempre tra sequestro preventivo e sequestro probatorio: il sequestro probatorio ha finalità esplorative e può essere motivato in termini meno esaustivi rispetto al preventivo, purché risultino chiaramente la fattispecie richiamata, data/luogo e le finalità investigative
- Per il sequestro probatorio è spesso sufficiente una motivazione 'fotografica' basata sugli elementi al momento disponibili (es. entità del denaro, modalità e momento del rinvenimento, comportamenti dell'indagato, precedenti), che colleghi il bene all'attività investigativa in modo comprensibile
- La cassazione avverso provvedimenti di sequestro è limitata alla verifica di violazioni di legge o di vizi motivazionali radicali; carenze argomentative non estreme (motivazione presente ma sintetica) difficilmente determinano l'annullamento
- Quando si contesta la mancanza di fumus boni iuris, conviene contestualizzare l'atto come probatorio o preventivo: se probatorio, la tesi difensiva deve dimostrare l'assenza anche degli indizi minimi che giustificano l'esplorazione
- I provvedimenti di sequestro probatorio devono comunque indicare le ragioni della cautela e le finalità investigative in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di difesa; l'assenza totale o motivazione 'a stampone' può integrare motivo di cassazione
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si possono applicare sanzioni economiche (spese e ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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